(Accordo - art. XIII)
                            ARTICOLO XIII 
   Ciascuna delle Parti, nell'ambito delle rispettive legislazioni ed
in conformita' ad  ogni  norma  di  legge  vigente,  concedera'  agli
investimenti dell'altra Parte un trattamento non meno  favorevole  di
quello riservato ai propri cittadini e agli investitori  degli  altri
Paesi, qualunque sia il trattamento piu' favorevole  applicato  sulla
base di accordi bilaterali. Le due Parti  garantiranno  il  rimpatrio
degli utili e la possibilita' di disinvestimento  e  concederanno  in
caso di espropriazione un immediato, giusto ed effettivo indennizzo. 
   Le Parti negozieranno un accordo specifico per la promozione e  la
protezione degli investimenti, il  quale,  pur  conservando  autonoma
efficacia giuridica, verra' considerato nelle relazioni tra le  Parti
documento integrante del presente Accordo Quadro. 
   A partire dall'entrata in vigore di detto Accordo,  le  divergenze
che sorgessero tra imprese, tra imprese e le rispettive Parti  ovvero
tra le Parti stesse saranno risolte in conformita' alle  disposizioni
del medesimo.