(Accordo - art. XVI)
                            ARTICOLO XVI 
   Le Parti si impegnano a  facilitare  ed  appoggiare  programmi  di
cooperazione tra organismi dello Stato e  Enti  di  ricerca  dei  due
Paesi,  sia  a  livello  bilaterale,  sia   in   collaborazione   con
Istituzioni scientifiche internazionali.