(Accordo - art. XIX)
                            ARTICOLO XIX 
   I due Governi creeranno un "Comitato  Tecnico  di  Coordinamento",
che avra' i seguenti compiti: 
a) intensificare la cooperazione bilaterale; 
b) identificare, proporre, promuovere e verificare lo sviluppo  ed  i
    risultati delle iniziative di reciproco interesse portate  avanti
    in tale campo; 
c) garantire la promozione di  quei  progetti  prioritari  che  siano
    orientati verso la modernizzazione tecnologica industriale  e  lo
    sviluppo di strutture produttive e, questo,  principalmente,  nel
    settore della piccola e media impresa; 
d) vigilare e valutare la applicazione del presente Accordo Quadro. 
    Il Comitato Tecnico sara'  coordinato  dai  rispettivi  Ministeri
degli Affari Esteri. Si riunira' per lo meno una  volta  all'anno  in
data e luogo concordati per via diplomatica. 
    Il predetto Comitato sara' presieduto alternativamente da un alto
funzionario dei Ministeri  degli  Affari  Esteri  dei  due  Paesi,  e
composto, per parte italiana, anche da rappresentanti  del  Ministero
del Tesoro, del Commercio Estero e di  altre  Istituzioni  competenti
nonche' per parte venezuelana, anche da rappresentanti del  Ministero
dello   Sviluppo,   dell'Ufficio   Centrale   di   Coordinamento    e
Programmazione della Presidenza della Repubblica,  dell'Istituto  del
Commercio Estero e di altre Istituzioni competenti.