(Accordo - art. XXII)
                            ARTICOLO XXII 
   Il presente Accordo entrera' in vigore al  momento  dello  scambio
degli  strumenti  di  ratifica   e   avra'   validita'   quadriennale
rinnovabile tacitamente, salvo denuncia comunicata  almeno  sei  mesi
prima della scadenza. 
   L'Accordo restera' in vigore fino alla conclusione dei progetti  e
programmi in fase di esecuzione al momento della denuncia. 
   In attesa della ratifica e della entrata in  vigore  del  presente
Accordo i due Paesi si ispireranno, nelle  relazioni  reciproche,  ai
principi contenuti nel medesimo. 
   Fatto  in  Roma   il   giorno   quattro   del   mese   di   giugno
millenovecentonovanta in due esemplari originali in  lingua  italiana
ed in lingua spagnola, ugualmente autentici e del medesimo  contenuto
i testi facenti ugualmente fede. 
    

PER IL GOVERNO DELLA                 PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA                  REPUBBLICA DEL VENEZUELA


    

              Parte di provvedimento in formato grafico