Art. 2.
  1. Il quarto comma dell'art. 4 del decreto ministeriale
8 settembre 1988, n. 484, e' sostituito dal seguente:
  "Fatti  salvi  i  casi  di  forza  maggiore  o quelli imputabili al
richiedente l'abbonamento, chiunque non sia stato collegato alla rete
telefonica entro il termine stabilito dai precedenti  commi,  riceve,
per  ogni  giorno di ritardo, fermo restando l'obbligo per il gestore
del  servizio  pubblico  di   provvedere   comunque   all'attivazione
dell'impianto,  un  indennizzo  ragguagliato  al triplo del canone di
abbonamento su base giornaliera, da  corrispondere  in  relazione  al
periodo  di ritardo all'atto della prima fatturazione, anche mediante
detrazione dell'importo dalla bolletta.".
 
            Nota all'art. 2:
             - Il  testo  vigente  dell'art.  4  del  regolamento  di
          servizio   per   l'abbonamento  telefonico,  approvato  con
          decreto  ministeriale  8  settembre  1988,  n.  484,   come
          modificato dal regolamento qui pubblicato, e' il seguente:
             "Art.  4.  -  Entro  trenta giorni dal ricevimento della
          richiesta, la societa' comunichera' all'interessato la data
          entro  cui  verra'  attivato  l'impianto  che  non   potra'
          superare, salvo quanto previsto dal successivo terzo comma,
          novanta giorni dal ricevimento della predetta richiesta.
             A   decorrere   dal   1   gennaio   1990   l'attivazione
          dell'impianto   avverra',   salvo   quanto   previsto   dal
          successivo  comma,  entro  sessanta  giorni dal ricevimento
          della richiesta.
             Qualora, in considerazione di motivata  indisponibilita'
          delle   risorse  tecniche,  non  fosse  possibile  attivare
          l'impianto entro i predetti termini, la societa' indichera'
          comunque la data entro cui sara'  attivato  l'impianto.  In
          ogni  caso  il contributo spese di impianto non puo' essere
          richiesto prima di trenta giorni precedenti l'attivazione.
            Fatti salvi i casi di forza maggiore o quelli  imputabili
          al   richiedente  l'abbonamento,  chiunque  non  sia  stato
          collegato alla rete telefonica entro il  termine  stabilito
          dai  precedenti  commi, riceve, per ogni giorno di ritardo,
          fermo  restando  l'obbligo  per  il  gestore  del  servizio
          pubblico    di    provvedere    comunque    all'attivazione
          dell'impianto, un indennizzo  ragguagliato  al  triplo  del
          canone di abbonamento su base giornaliera, da corrispondere
          in  relazione  al  periodo  di ritardo all'atto della prima
          fatturazione, anche mediante detrazione dell'importo  dalla
          bolletta.
             Nel  caso  in  cui l'attivazione dell'impianto non fosse
          possibile  entro  il   sessantesimo   giorno   dalla   data
          comunicata  dalla  societa' per cause imputabili ad uno dei
          contraenti,  l'altro,  previa  comunicazione  scritta,   ha
          diritto  a risolvere il contratto, fermo restando l'obbligo
          della  societa'  di  rimborsare  le   somme   versate   dal
          richiedente  fatte salve le specifiche pattuizioni relative
          agli impianti oltre il perimetro abitato o  che  richiedano
          particolari predisposizioni.
             La  societa'  e'  obbligata  a  comunicare  al  recapito
          indicato dal richiedente, con congruo anticipo, la data  di
          esecuzione  dell'impianto  presso  il  relativo  domicilio,
          precisando  l'arco  di   tempo   (mattina   o   pomeriggio)
          dell'intervento".