Art. 2. 1. Il quarto comma dell'art. 4 del decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484, e' sostituito dal seguente: "Fatti salvi i casi di forza maggiore o quelli imputabili al richiedente l'abbonamento, chiunque non sia stato collegato alla rete telefonica entro il termine stabilito dai precedenti commi, riceve, per ogni giorno di ritardo, fermo restando l'obbligo per il gestore del servizio pubblico di provvedere comunque all'attivazione dell'impianto, un indennizzo ragguagliato al triplo del canone di abbonamento su base giornaliera, da corrispondere in relazione al periodo di ritardo all'atto della prima fatturazione, anche mediante detrazione dell'importo dalla bolletta.".
Nota all'art. 2: - Il testo vigente dell'art. 4 del regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico, approvato con decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484, come modificato dal regolamento qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 4. - Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, la societa' comunichera' all'interessato la data entro cui verra' attivato l'impianto che non potra' superare, salvo quanto previsto dal successivo terzo comma, novanta giorni dal ricevimento della predetta richiesta. A decorrere dal 1 gennaio 1990 l'attivazione dell'impianto avverra', salvo quanto previsto dal successivo comma, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora, in considerazione di motivata indisponibilita' delle risorse tecniche, non fosse possibile attivare l'impianto entro i predetti termini, la societa' indichera' comunque la data entro cui sara' attivato l'impianto. In ogni caso il contributo spese di impianto non puo' essere richiesto prima di trenta giorni precedenti l'attivazione. Fatti salvi i casi di forza maggiore o quelli imputabili al richiedente l'abbonamento, chiunque non sia stato collegato alla rete telefonica entro il termine stabilito dai precedenti commi, riceve, per ogni giorno di ritardo, fermo restando l'obbligo per il gestore del servizio pubblico di provvedere comunque all'attivazione dell'impianto, un indennizzo ragguagliato al triplo del canone di abbonamento su base giornaliera, da corrispondere in relazione al periodo di ritardo all'atto della prima fatturazione, anche mediante detrazione dell'importo dalla bolletta. Nel caso in cui l'attivazione dell'impianto non fosse possibile entro il sessantesimo giorno dalla data comunicata dalla societa' per cause imputabili ad uno dei contraenti, l'altro, previa comunicazione scritta, ha diritto a risolvere il contratto, fermo restando l'obbligo della societa' di rimborsare le somme versate dal richiedente fatte salve le specifiche pattuizioni relative agli impianti oltre il perimetro abitato o che richiedano particolari predisposizioni. La societa' e' obbligata a comunicare al recapito indicato dal richiedente, con congruo anticipo, la data di esecuzione dell'impianto presso il relativo domicilio, precisando l'arco di tempo (mattina o pomeriggio) dell'intervento".