Art. 3.
  1.  Il  settimo  comma  dell'art.  10  del  decreto  ministeriale 8
settembre 1988, n. 484, e' sostituito ed integrato dai seguenti:
  "Fatti salvi i casi di forza maggiore o imputabili all'abbonato, in
caso  di  trasloco  in  una  rete  urbana  diversa   da   quella   di
appartenenza,  chiunque  non sia stato collegato alla rete telefonica
entro il termine indicato ha diritto allo stesso indennizzo  previsto
dall'art. 4.
  In  caso di trasloco all'interno della rete urbana di appartenenza,
il  gestore  del  servizio  pubblico,  per  ogni  giorno  di  ritardo
nell'attivazione   dell'impianto   rispetto  ai  tempi  previsti  dai
precedenti   commi,   provvede,   su   richiesta   dell'abbonato,   a
corrispondere  un  indennizzo pari al doppio dell'importo che risulta
dalla  applicazione  della  tariffa  vigente  relativa  al   traffico
giornaliero  medio  dell'abbonato  interessato,  calcolato sulla base
dell'ultimo anno di fatturazione o per il  periodo  di  funzionamento
del  collegamento,  se inferiore all'anno; detto indennizzo non puo',
comunque, essere inferiore al triplo del canone da  corrispondere  in
relazione al periodo di ritardo.".
 
          Nota all'art. 3:
             -  Il  testo  vigente  dell'art.  10  del regolamento di
          servizio  per  l'abbonamento  telefonico,   approvato   con
          decreto   ministeriale  8  settembre  1988,  n.  484,  come
          modificato dal regolamento qui pubblicato, e' il seguente:
             "Art. 10. - La domanda di trasloco deve essere fatta per
          iscritto  all'agenzia  della   societa',   competente   per
          territorio,  almeno  trenta  giorni prima della data per la
          quale e' richiesto  il  trasloco  ed  ha  precedenza  sulle
          domande di nuovo impianto.
             Se  la  domanda  e' presentata oltre il termine previsto
          dal precedente comma, la societa' e' tenuta a garantire  il
          trasloco  entro  trenta  giorni dalla data di presentazione
          della domanda medesima.
             La  societa'  e'  obbligata  a  comunicare  al  recapito
          indicato    dal   richiedente   la   data   di   esecuzione
          dell'impianto con congruo anticipo,  precisando  l'arco  di
          tempo (mattina o pomeriggio).
             Qualora,  in considerazione di motivata indisponibilita'
          delle risorse  tecniche,  non  fosse  possibile  traslocare
          l'impianto  entro  il  predetto termine, la societa', entro
          trenta   giorni   dalla   presentazione   della    domanda,
          comunichera'  comunque  la  data  entro  cui  si impegna ad
          attivare l'impianto.
             Ove l'utente dichiari di non avere interesse a mantenere
          attivo  l'impianto  da  traslocare,   ferma   restando   la
          validita'  a  tutti  gli effetti della relativa domanda, la
          societa'  riacquistera'  la  disponibilita'  dello  stesso,
          sospendendo   l'addebito   dei  canoni  di  abbonamento  al
          servizio fino a quando il trasloco non sara' effettuato.
             Rimane salvo il diritto  dell'utente  di  dare  disdetta
          dell'abbonamento  secondo  quanto  disposto  dal precedente
          art. 3.
            Fatti  salvi  i  casi  di  forza  maggiore  o  imputabili
          all'abbonato, in  caso  di  trasloco  in  una  rete  urbana
          diversa  da  quella di appartenenza, chiunque non sia stato
          collegato alla rete telefonica entro il termine indicato ha
          diritto allo stesso indennizzo previsto dall'art. 4.
             In caso di trasloco all'interno  della  rete  urbana  di
          appartenenza,  il  gestore  del servizio pubblico, per ogni
          giorno di ritardo nell'attivazione  dell'impianto  rispetto
          ai  tempi  previsti  dai  precedenti  commi,  provvede,  su
          richiesta dell'abbonato, a corrispondere un indennizzo pari
          al doppio dell'importo che risulta dalla applicazione della
          tariffa vigente  relativa  al  traffico  giornaliero  medio
          dell'abbonato interessato, calcolato sulla base dell'ultimo
          anno  di fatturazione o per il periodo di funzionamento del
          collegamento, se inferiore all'anno; detto  indennizzo  non
          puo',  comunque,  essere  inferiore al triplo del canone da
          corrispondere in relazione al periodo di ritardo.
             Il contributo per il trasloco previsto dal provvedimento
          tariffario non puo' essere richiesto prima di trenta giorni
          dall'attivazione dell'impianto.
             L'abbonato e' tenuto a corrispondere  eventuali  diverse
          tariffe determinatesi in conseguenza del trasloco".