Art. 3. 1. Il settimo comma dell'art. 10 del decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484, e' sostituito ed integrato dai seguenti: "Fatti salvi i casi di forza maggiore o imputabili all'abbonato, in caso di trasloco in una rete urbana diversa da quella di appartenenza, chiunque non sia stato collegato alla rete telefonica entro il termine indicato ha diritto allo stesso indennizzo previsto dall'art. 4. In caso di trasloco all'interno della rete urbana di appartenenza, il gestore del servizio pubblico, per ogni giorno di ritardo nell'attivazione dell'impianto rispetto ai tempi previsti dai precedenti commi, provvede, su richiesta dell'abbonato, a corrispondere un indennizzo pari al doppio dell'importo che risulta dalla applicazione della tariffa vigente relativa al traffico giornaliero medio dell'abbonato interessato, calcolato sulla base dell'ultimo anno di fatturazione o per il periodo di funzionamento del collegamento, se inferiore all'anno; detto indennizzo non puo', comunque, essere inferiore al triplo del canone da corrispondere in relazione al periodo di ritardo.".
Nota all'art. 3: - Il testo vigente dell'art. 10 del regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico, approvato con decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484, come modificato dal regolamento qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 10. - La domanda di trasloco deve essere fatta per iscritto all'agenzia della societa', competente per territorio, almeno trenta giorni prima della data per la quale e' richiesto il trasloco ed ha precedenza sulle domande di nuovo impianto. Se la domanda e' presentata oltre il termine previsto dal precedente comma, la societa' e' tenuta a garantire il trasloco entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda medesima. La societa' e' obbligata a comunicare al recapito indicato dal richiedente la data di esecuzione dell'impianto con congruo anticipo, precisando l'arco di tempo (mattina o pomeriggio). Qualora, in considerazione di motivata indisponibilita' delle risorse tecniche, non fosse possibile traslocare l'impianto entro il predetto termine, la societa', entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, comunichera' comunque la data entro cui si impegna ad attivare l'impianto. Ove l'utente dichiari di non avere interesse a mantenere attivo l'impianto da traslocare, ferma restando la validita' a tutti gli effetti della relativa domanda, la societa' riacquistera' la disponibilita' dello stesso, sospendendo l'addebito dei canoni di abbonamento al servizio fino a quando il trasloco non sara' effettuato. Rimane salvo il diritto dell'utente di dare disdetta dell'abbonamento secondo quanto disposto dal precedente art. 3. Fatti salvi i casi di forza maggiore o imputabili all'abbonato, in caso di trasloco in una rete urbana diversa da quella di appartenenza, chiunque non sia stato collegato alla rete telefonica entro il termine indicato ha diritto allo stesso indennizzo previsto dall'art. 4. In caso di trasloco all'interno della rete urbana di appartenenza, il gestore del servizio pubblico, per ogni giorno di ritardo nell'attivazione dell'impianto rispetto ai tempi previsti dai precedenti commi, provvede, su richiesta dell'abbonato, a corrispondere un indennizzo pari al doppio dell'importo che risulta dalla applicazione della tariffa vigente relativa al traffico giornaliero medio dell'abbonato interessato, calcolato sulla base dell'ultimo anno di fatturazione o per il periodo di funzionamento del collegamento, se inferiore all'anno; detto indennizzo non puo', comunque, essere inferiore al triplo del canone da corrispondere in relazione al periodo di ritardo. Il contributo per il trasloco previsto dal provvedimento tariffario non puo' essere richiesto prima di trenta giorni dall'attivazione dell'impianto. L'abbonato e' tenuto a corrispondere eventuali diverse tariffe determinatesi in conseguenza del trasloco".