Art. 4.
  1.  I commi sesto e settimo dell'art. 25 del decreto ministeriale 8
settembre 1988, n. 484, sono sostituiti dai seguenti:
  "Fermo restando l'obbligo di riparazione dei guasti, il gestore del
servizio pubblico, per ogni giorno di ritardo  negli  interventi  sui
guasti  ad esso imputabili, rispetto ai tempi previsti dai precedenti
commi, e' tenuto a corrispondere, su richiesta dell'abbonato:
    a) nel  caso  in  cui  il  guasto  comporti  un'interruzione  del
servizio,  unitamente  al  rimborso  del canone di abbonamento per il
periodo  di  ritardo,  un  indennizzo  calcolato  secondo  i  criteri
previsti dal comma ottavo dell'art. 10;
    b)  nel  caso  in  cui  il  disservizio  si  concretizzi  in  una
limitazione delle prestazioni di rete oltre i parametri stabiliti dal
vigente  piano  regolatore  nazionale  delle  telecomunicazioni,   un
indennizzo ragguagliato al triplo del canone dovuto per il periodo di
ritardo.
  Nella  fattispecie  di cui alla lettera b) del comma sesto, qualora
non si riscontri la limitazione delle prestazioni di rete, il gestore
del servizio  pubblico  e'  tenuto,  su  richiesta  dell'abbonato,  a
rilasciare apposita certificazione tecnica delle prove effettuate.".
 
          Nota all'art. 4:
             -  Il  testo  vigente  dell'art.  25  del regolamento di
          servizio  per  l'abbonamento  telefonico,   approvato   con
          decreto   ministeriale  8  settembre  1988,  n.  484,  come
          modificato dal regolamento qui pubblicato, e' il seguente:
             "Art. 25. - Per i guasti di qualsiasi genere, l'abbonato
          puo' effettuare la segnalazione telefonicamente, per  mezzo
          dell'apposito servizio gratuito, o per iscritto.
             Nel caso di segnalazione per mezzo del servizio gratuito
          operante  24  ore  su  24,  compresi  i  giorni festivi, la
          societa' e' tenuta a  registrare  la  data  e  l'ora  della
          segnalazione su apposito documento.
             Salvo   casi   di  particolare  complessita'  tecnica  o
          diffusione dei guasti, la societa' deve intervenire per  il
          ripristino  al piu' presto, dando la precedenza alle utenze
          di pubblica utilita', e comunque entro  il  secondo  giorno
          non  festivo  successivo  a  quello  in cui e' pervenuta la
          segnalazione.
             Qualora la natura del guasto richiedesse tempi maggiori,
          la societa' dovra'  darne  avviso  al  recapito  telefonico
          indicato  dall'utente, precisando la presumibile data entro
          la quale il guasto verra' riparato.  Ove  fosse  necessario
          intervenire  presso  il  domicilio dell'utente, la societa'
          precisera' l'arco di tempo (mattina o pomeriggio) nel quale
          l'intervento stesso sara' effettuato.
             Per  i  guasti  di   notevole   entita',   la   societa'
          provvedera'  a  darne  avviso  all'utenza  tramite mezzi di
          informazione pubblica quali giornali, radio, televisione.
            Fermo restando l'obbligo di riparazione  dei  guasti,  il
          gestore  del  servizio pubblico, per ogni giorno di ritardo
          negli interventi sui guasti ad esso imputabili, rispetto ai
          tempi  previsti  dai  precedenti   commi,   e'   tenuto   a
          corrispondere, su richiesta dell'abbonato:
               a)  nel caso in cui il guasto comporti un'interruzione
          del  servizio,  unitamente  al  rimborso  del   canone   di
          abbonamento  per  il  periodo  di  ritardo,  un  indennizzo
          calcolato secondo  i  criteri  previsti  dal  comma  ottavo
          dell'art. 10;
               b)  nel  caso  in cui il disservizio si concretizzi in
          una limitazione delle prestazioni di rete oltre i parametri
          stabiliti dal  vigente  piano  regolatore  nazionale  delle
          telecomunicazioni, un indennizzo ragguagliato al triplo del
          canone dovuto per il periodo di ritardo.
             Nella  fattispecie  di  cui  alla  lettera  b) del comma
          sesto,  qualora  non  si  riscontri  la  limitazione  delle
          prestazioni  di  rete,  il gestore del servizio pubblico e'
          tenuto, su richiesta dell'abbonato, a  rilasciare  apposita
          certificazione tecnica delle prove effettuate".