Art. 4. 1. I commi sesto e settimo dell'art. 25 del decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484, sono sostituiti dai seguenti: "Fermo restando l'obbligo di riparazione dei guasti, il gestore del servizio pubblico, per ogni giorno di ritardo negli interventi sui guasti ad esso imputabili, rispetto ai tempi previsti dai precedenti commi, e' tenuto a corrispondere, su richiesta dell'abbonato: a) nel caso in cui il guasto comporti un'interruzione del servizio, unitamente al rimborso del canone di abbonamento per il periodo di ritardo, un indennizzo calcolato secondo i criteri previsti dal comma ottavo dell'art. 10; b) nel caso in cui il disservizio si concretizzi in una limitazione delle prestazioni di rete oltre i parametri stabiliti dal vigente piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni, un indennizzo ragguagliato al triplo del canone dovuto per il periodo di ritardo. Nella fattispecie di cui alla lettera b) del comma sesto, qualora non si riscontri la limitazione delle prestazioni di rete, il gestore del servizio pubblico e' tenuto, su richiesta dell'abbonato, a rilasciare apposita certificazione tecnica delle prove effettuate.".
Nota all'art. 4: - Il testo vigente dell'art. 25 del regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico, approvato con decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484, come modificato dal regolamento qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 25. - Per i guasti di qualsiasi genere, l'abbonato puo' effettuare la segnalazione telefonicamente, per mezzo dell'apposito servizio gratuito, o per iscritto. Nel caso di segnalazione per mezzo del servizio gratuito operante 24 ore su 24, compresi i giorni festivi, la societa' e' tenuta a registrare la data e l'ora della segnalazione su apposito documento. Salvo casi di particolare complessita' tecnica o diffusione dei guasti, la societa' deve intervenire per il ripristino al piu' presto, dando la precedenza alle utenze di pubblica utilita', e comunque entro il secondo giorno non festivo successivo a quello in cui e' pervenuta la segnalazione. Qualora la natura del guasto richiedesse tempi maggiori, la societa' dovra' darne avviso al recapito telefonico indicato dall'utente, precisando la presumibile data entro la quale il guasto verra' riparato. Ove fosse necessario intervenire presso il domicilio dell'utente, la societa' precisera' l'arco di tempo (mattina o pomeriggio) nel quale l'intervento stesso sara' effettuato. Per i guasti di notevole entita', la societa' provvedera' a darne avviso all'utenza tramite mezzi di informazione pubblica quali giornali, radio, televisione. Fermo restando l'obbligo di riparazione dei guasti, il gestore del servizio pubblico, per ogni giorno di ritardo negli interventi sui guasti ad esso imputabili, rispetto ai tempi previsti dai precedenti commi, e' tenuto a corrispondere, su richiesta dell'abbonato: a) nel caso in cui il guasto comporti un'interruzione del servizio, unitamente al rimborso del canone di abbonamento per il periodo di ritardo, un indennizzo calcolato secondo i criteri previsti dal comma ottavo dell'art. 10; b) nel caso in cui il disservizio si concretizzi in una limitazione delle prestazioni di rete oltre i parametri stabiliti dal vigente piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni, un indennizzo ragguagliato al triplo del canone dovuto per il periodo di ritardo. Nella fattispecie di cui alla lettera b) del comma sesto, qualora non si riscontri la limitazione delle prestazioni di rete, il gestore del servizio pubblico e' tenuto, su richiesta dell'abbonato, a rilasciare apposita certificazione tecnica delle prove effettuate".