Art. 5.
  1. Il terzo comma dell'art. 26 del decreto ministeriale 8 settembre
1988, n. 484, e' sostituito ed integrato dai seguenti:
  "Nei  casi  di  errata  indicazione  nell'elenco  alfabetico  degli
abbonati del nominativo ovvero del numero telefonico, come  pure  nei
casi  di omissione totale, sempreche' non dovuti a forza maggiore o a
fatto imputabile  all'abbonato,  il  gestore  del  servizio  pubblico
provvede  a  comunicare, mediante messaggio in bolletta o altro mezzo
idoneo, le relative rettifiche al domicilio  di  tutti  gli  abbonati
della   rete   urbana   interessata  non  oltre  quattro  mesi  dalla
distribuzione  degli  elenchi  alfabetici.  A  tal  fine   l'abbonato
comunica  al  gestore  del servizio pubblico, a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento, i dati necessari per  la  rettifica  entro
venti  giorni  dall'ultimo  giorno  di  distribuzione  degli elenchi.
Quest'ultimo  termine  e'  evidenziato  con  idonea  modalita'  nella
bolletta del bimestre che precede detta distribuzione.
  La  Societa'  e'  comunque  tenuta  a corrispondere, per il periodo
intercorrente  tra  la  consegna  degli  elenchi  alfabetici   e   la
comunicazione  di  rettifica, un indennizzo pari al doppio del canone
di abbonamento previsto dal decreto  tariffario  vigente  al  momento
della liquidazione.
  Oltre alle iniziative previste nei commi precedenti, il gestore del
servizio  pubblico  provvede ad apportare le rettifiche sull'apposito
servizio 12 'Informazioni elenco abbonati' non  appena  pervenuta  la
comunicazione   da  parte  dell'interessato.  Tale  rettifica  ed  il
relativo servizio di informazione sono gratuiti.
  Nel caso in cui all'abbonato sia attribuito in elenco un numero non
ancora assegnato, la societa' provvede,  inoltre,  ad  assicurare  un
servizio  gratuito  di informazione a mezzo di fonoripetitore singolo
per un periodo di trenta giorni.".
 
          Nota all'art. 5:
             - Il testo  vigente  dell'art.  26  del  regolamento  di
          servizio   per   l'abbonamento  telefonico,  approvato  con
          decreto  ministeriale  8  settembre  1988,  n.  484,   come
          modificato dal regolamento qui pubblicato, e' il seguente:
             "Art.   26.   -   L'abbonato  ha  diritto  ad  avere  in
          utilizzazione gratuita una copia dell'elenco degli abbonati
          della  propria  rete  urbana  per  ogni  utenza  tenuta  in
          abbonamento.
             Nell'elenco    saranno    inserite    gratuitamente   le
          indicazioni  strettamente   necessarie   all'individuazione
          dell'abbonato   nella   forma   stabilita   dalla  societa'
          concessionaria.
            Nei casi di  errata  indicazione  nell'elenco  alfabetico
          degli abbonati del nominativo ovvero del numero telefonico,
          come  pure  nei  casi  di  omissione totale, sempreche' non
          dovuti a forza maggiore o a fatto imputabile  all'abbonato,
          il  gestore  del  servizio  pubblico provvede a comunicare,
          mediante messaggio in bolletta o  altro  mezzo  idoneo,  le
          relative  rettifiche  al  domicilio  di  tutti gli abbonati
          della rete urbana interessata non oltre quattro mesi  dalla
          distribuzione   degli   elenchi   alfabetici.  A  tal  fine
          l'abbonato  comunica  al  gestore  del servizio pubblico, a
          mezzo di raccomandata con avviso  di  ricevimento,  i  dati
          necessari  per  la rettifica entro venti giorni dall'ultimo
          giorno  di  distribuzione  degli  elenchi.     Quest'ultimo
          termine  e' evidenziato con idonea modalita' nella bolletta
          del bimestre che precede detta distribuzione.
             La societa' e' comunque tenuta a corrispondere,  per  il
          periodo   intercorrente   tra  la  consegna  degli  elenchi
          alfabetici e la comunicazione di rettifica,  un  indennizzo
          pari  al  doppio  del  canone  di  abbonamento previsto dal
          decreto tariffario vigente al momento della liquidazione.
             Oltre alle iniziative previste nei commi precedenti,  il
          gestore  del  servizio  pubblico  provvede  ad apportare le
          rettifiche sull'apposito servizio 12  'Informazioni  elenco
          abbonati'  non  appena  pervenuta la comunicazione da parte
          dell'interessato. Tale rettifica ed il relativo servizio di
          informazione sono gratuiti.
             Nel caso in cui all'abbonato sia attribuito in elenco un
          numero non ancora assegnato, la societa' provvede, inoltre,
          ad assicurare un servizio gratuito di informazione a  mezzo
          di fonoripetitore singolo per un periodo di trenta giorni.
             Salvi i casi di cui sopra, la societa' non assume alcuna
          responsabilita'  in caso di errori od omissioni di diciture
          esplicative, indirizzi, o altre indicazioni riportate nella
          pubblicazione  suddetta,  ne'   per   quanto   attiene   la
          veridicita' di qualifiche e titoli dichiarati dall'utente".