Art. 2. 1. In materia di spettacolo il Governo e' delegato a emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a: a) trasferire competenze e funzioni alle regioni, fino all'entrata in vigore delle leggi-quadro riguardanti i singoli settori di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97; b) disciplinare i criteri, gli organi e le procedure per l'esercizio, in concorso con le regioni, delle competenze di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, nonche' per l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento; c) trasferire alle regioni, anche con criteri perequativi, le risorse finanziarie nonche' il personale connessi alle competenze trasferite. 2. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo si atterra' ai seguenti principi e criteri direttivi: a) attribuzione allo Stato delle competenze relative a soggetti, attivita', obiettivi e funzioni di prioritario interesse nazionale. A tal fine sono riconosciuti come soggetti di prioritario interesse nazionale gli enti, associazioni o istituzioni pubbliche o private che svolgano attivita' di rilevanza nazionale per dimensione, anche finanziaria, tradizione e bacino di utenza, nonche' quelli che costituiscono anche di fatto il circuito di distribuzione di manifestazioni nazionali e internazionali; b) omogeneita' ed organicita' delle funzioni trasferite alle regioni; c) ripartizione delle risorse finanziarie fra Stato e regioni nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) e di eventuali fondi aggiuntivi sulla base di una intesa fra il Governo e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e graduale trasferimento, da iniziare entro il 31 dicembre 1996 e da completare entro il 31 dicembre 1997, delle risorse di competenza regionale, alle regioni che abbiano provveduto a regolamentare l'esercizio delle funzioni loro assegnate ed abbiano individuato idonee risorse finanziarie; d) il trasferimento del personale avra' luogo secondo quanto disposto dall'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97; e) previsione di poteri sostitutivi in caso di inerzie delle amministrazioni regionali; f) attribuzione alle province, ai comuni e agli altri enti locali territoriali delle funzioni di carattere esclusivamente locale; g) previsione di una verifica triennale ed eventuale modifica del riconoscimento di cui alla lettera a); h) previsione che, in sede di prima ripartizione dei fondi alle regioni di cui alla lettera c), il trasferimento avverra' tenendo conto dell'attivita' storicamente svolta. 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, sentite le regioni, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, per il parere da parte delle commissioni parlamentari competenti. Le commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 30 maggio 1995 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: MANCUSO ------------