Art. 2.
  1. In materia di spettacolo il Governo e' delegato a emanare, entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,  uno  o
piu' decreti legislativi diretti a:
    a)   trasferire   competenze   e   funzioni  alle  regioni,  fino
all'entrata  in  vigore  delle  leggi-quadro  riguardanti  i  singoli
settori  di  cui  all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29 marzo
1995, n. 97;
    b)  disciplinare  i  criteri,  gli  organi  e  le  procedure  per
l'esercizio,  in  concorso  con  le  regioni, delle competenze di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge  29  marzo  1995,  n.  97,
nonche' per l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento;
    c)  trasferire  alle  regioni,  anche con criteri perequativi, le
risorse finanziarie nonche' il  personale  connessi  alle  competenze
trasferite.
  2.  Nell'emanazione  dei  decreti legislativi di cui al comma 1, il
Governo si atterra' ai seguenti principi e criteri direttivi:
    a) attribuzione allo Stato delle competenze relative a  soggetti,
attivita', obiettivi e funzioni di prioritario interesse nazionale. A
tal  fine  sono  riconosciuti  come soggetti di prioritario interesse
nazionale gli enti, associazioni o istituzioni  pubbliche  o  private
che  svolgano  attivita' di rilevanza nazionale per dimensione, anche
finanziaria, tradizione  e  bacino  di  utenza,  nonche'  quelli  che
costituiscono   anche  di  fatto  il  circuito  di  distribuzione  di
manifestazioni nazionali e internazionali;
    b) omogeneita' ed  organicita'  delle  funzioni  trasferite  alle
regioni;
    c)  ripartizione  delle  risorse  finanziarie fra Stato e regioni
nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo (FUS)  e  di  eventuali
fondi  aggiuntivi  sulla  base  di  una  intesa  fra  il Governo e la
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano e graduale trasferimento, da
iniziare  entro  il  31  dicembre  1996  e  da completare entro il 31
dicembre 1997, delle risorse di competenza  regionale,  alle  regioni
che  abbiano  provveduto  a  regolamentare l'esercizio delle funzioni
loro assegnate ed abbiano individuato idonee risorse finanziarie;
    d) il trasferimento del  personale  avra'  luogo  secondo  quanto
disposto  dall'articolo  1,  commi  4 e 5, del decreto-legge 29 marzo
1995, n. 97;
    e) previsione di poteri sostitutivi  in  caso  di  inerzie  delle
amministrazioni regionali;
    f) attribuzione alle province, ai comuni e agli altri enti locali
territoriali delle funzioni di carattere esclusivamente locale;
    g) previsione di una verifica triennale ed eventuale modifica del
riconoscimento di cui alla lettera a);
    h)  previsione  che, in sede di prima ripartizione dei fondi alle
regioni di cui alla lettera c),  il  trasferimento  avverra'  tenendo
conto dell'attivita' storicamente svolta.
  3.  Entro  sei  mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo, sentite le  regioni,  trasmette  alla  Camera  dei
deputati  e  al  Senato  della  Repubblica  gli  schemi  dei  decreti
legislativi di  cui  al  comma  1,  per  il  parere  da  parte  delle
commissioni  parlamentari  competenti.  Le  commissioni  si esprimono
entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 30 maggio 1995
                              SCALFARO
                                  DINI,  Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri e Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
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