Art. 2.
Interpretazione autentica della legge 8 agosto 1991, n. 264, e
   differimento  dell'entrata  in vigore del regolamento sul rilascio
   della patente di guida.
  1. Sono escluse dal campo di  applicazione  della  legge  8  agosto
1991,  n. 264, come modificata dalla legge 4 gennaio 1994, n.  11, le
attivita' di consulenza, per la circolazione dei mezzi di  trasporto,
svolte dalle associazioni degli autotrasportatori.
  2. E' differito al 1 ottobre 1995 il termine previsto dall'articolo
16,  comma  1,  del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile
1994, n. 575, che ha emanato il regolamento recante la disciplina dei
procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida
di veicoli.