Art. 2. Interpretazione autentica della legge 8 agosto 1991, n. 264, e differimento dell'entrata in vigore del regolamento sul rilascio della patente di guida. 1. Sono escluse dal campo di applicazione della legge 8 agosto 1991, n. 264, come modificata dalla legge 4 gennaio 1994, n. 11, le attivita' di consulenza, per la circolazione dei mezzi di trasporto, svolte dalle associazioni degli autotrasportatori. 2. E' differito al 1 ottobre 1995 il termine previsto dall'articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 575, che ha emanato il regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida di veicoli.