Art. 3.
             Proroga della legge 5 febbraio 1992, n. 68
  1.  L'efficacia delle disposizioni contenute nella legge 5 febbraio
1992, n. 68, e' prorogata al 31 dicembre 1997.
  2.  Al  maggior  onere  derivante  dall'applicazione  del  presente
articolo,  pari a complessive lire 74 miliardi, si provvede, quanto a
lire 33 miliardi per il 1996 ed a  lire  41  miliardi  per  il  1997,
mediante   utilizzo  delle  proiezioni  per  gli  stessi  anni  dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale  1995-1997,  al
capitolo  9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
il 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento  relativo
al Ministero dei trasporti e della navigazione.