Art. 4. Pensionamento anticipato del personale autoferrotranviario 1. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione e risanamento del settore del pubblico trasporto, le aziende appartenenti a tale settore predispongono, per il triennio 1995-1997, d'intesa con le organizzazioni sindacali territoriali di categoria, programmi di pensionamento anticipato di anzianita' e di vecchiaia, tenendo conto delle domande a tal fine presentate dal proprio personale risultante dipendente al 31 dicembre 1994, sulla base della anzianita' contributiva maturata a tale data nel Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, ovvero dell'eta' anagrafica con una maggiorazione, ai fini del conseguimento del diritto alle predette prestazioni, in misura non superiore a sette anni. Tale maggiorazione non potra', in ogni caso, essere superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del conseguimento del requisito di eta' pensionabile previsto dalle norme del Fondo e in vigore al momento della presentazione della domanda. 2. Le domande di pensionamento anticipato sono irrevocabili e devono essere presentate alle aziende di appartenenza dai lavoratori interessati, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I programmi, che definiscono, sulla base dei requisiti di cui al comma 1, le graduatorie per l'accesso al pensionamento anticipato, sono predisposti tenendo conto della quota delle disponibilita' di cui al comma 6, che sara' assegnata a ciascuna azienda, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in funzione del rapporto tra la consistenza numerica del personale in servizio al 31 dicembre 1994 ed il totale degli iscritti al Fondo alla medesima data e sono inviati al Ministero dei trasporti e della navigazione entro il 30 settembre 1995. Per il triennio le aziende potranno effettuare assunzioni per le posizioni lavorative rese libere dal programma di prepensionamento esclusivamente per specifiche esigenze organizzative di servizio e di esercizio, a seguito di presentazione di apposita e idonea documentazione agli organi vigilanti e previa autorizzazione da parte degli stessi. 3. In caso di effettive eccedenze strutturali, rilevate d'intesa con le organizzazioni sindacali territoriali di categoria, le aziende possono presentare i programmi di prepensionamento entro il 31 luglio 1995. Tali programmi sono approvati con apposito decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, nel quale e' disposta, per ciascuna azienda interessata, l'utilizzazione anticipata della quota di risorse di cui al comma 2. Le predette aziende per il triennio 1995-1997 non potranno procedere ad assunzioni per le posizioni lavorative rese libere dal programma di prepensionamento. 4. I programmi di cui ai commi 1 e 2 sono approvati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro. Con il predetto decreto, al fine di assicurare nel triennio 1995-1997 l'eliminazione degli esuberi strutturali sara' disposta, in favore delle aziende di cui al comma 3, l'utilizzazione delle risorse eventualmente non impegnate in relazione al numero dei soggetti selezionati per il pensionamento anticipato. In caso di mancanza o di insufficienza di tali risorse, con il medesimo decreto i programmi di cui ai commi 1 e 2 saranno rimodulati con criteri di proporzionalita', previa verifica con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro del settore. Per i pensionamenti anticipati realizzati con riferimento alle predette risorse aggiuntive il contributo di cui al comma 5 a carico delle aziende di cui al comma 3 e' elevato al 25%. 5. Agli enti proprietari e' fatto carico, per ciascun dipendente che abbia fruito del pensionamento anticipato, di un contributo pari al 20% degli oneri complessivi derivanti dalla anticipazione della pensione medesima, fermo restando quanto disposto al comma 4. 6. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 300 miliardi per l'anno 1995, di lire 274 miliardi per l'anno 1996 e di lire 265 miliardi per l'anno 1997. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Le somme non impegnate in ciascun esercizio lo saranno in quello successivo. Gli oneri a carico dei bilanci aziendali derivanti dai contributi previsti nel presente articolo non concorrono alla determinazione del rapporto tra proventi e costi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204. 7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.