Art. 4.
     Pensionamento anticipato del personale autoferrotranviario
  1.   Al   fine  di  favorire  il  processo  di  riorganizzazione  e
risanamento  del  settore  del   pubblico   trasporto,   le   aziende
appartenenti a tale settore predispongono, per il triennio 1995-1997,
d'intesa  con  le organizzazioni sindacali territoriali di categoria,
programmi di pensionamento anticipato di anzianita' e  di  vecchiaia,
tenendo  conto  delle  domande  a  tal  fine  presentate  dal proprio
personale risultante dipendente al 31 dicembre 1994, sulla base della
anzianita' contributiva  maturata  a  tale  data  nel  Fondo  per  la
previdenza  del  personale  addetto ai pubblici servizi di trasporto,
ovvero dell'eta'  anagrafica  con  una  maggiorazione,  ai  fini  del
conseguimento  del  diritto  alle predette prestazioni, in misura non
superiore a sette anni. Tale maggiorazione non potra', in ogni  caso,
essere  superiore  al periodo compreso tra la data di risoluzione del
rapporto di lavoro e quella del conseguimento del requisito  di  eta'
pensionabile  previsto  dalle  norme del Fondo e in vigore al momento
della presentazione della domanda.
  2. Le domande  di  pensionamento  anticipato  sono  irrevocabili  e
devono  essere presentate alle aziende di appartenenza dai lavoratori
interessati, in possesso dei requisiti  di  cui  al  comma  1,  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I
programmi,  che definiscono, sulla base dei requisiti di cui al comma
1, le graduatorie per l'accesso  al  pensionamento  anticipato,  sono
predisposti  tenendo conto della quota delle disponibilita' di cui al
comma 6, che sara' assegnata a  ciascuna  azienda,  con  decreto  del
Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale, in funzione del
rapporto tra la consistenza numerica del personale in servizio al  31
dicembre 1994 ed il totale degli iscritti al Fondo alla medesima data
e  sono  inviati al Ministero dei trasporti e della navigazione entro
il 30 settembre 1995. Per il triennio le aziende potranno  effettuare
assunzioni  per  le posizioni lavorative rese libere dal programma di
prepensionamento esclusivamente per specifiche esigenze organizzative
di servizio e di esercizio, a seguito di presentazione di apposita  e
idonea  documentazione  agli organi vigilanti e previa autorizzazione
da parte degli stessi.
  3. In caso di effettive eccedenze  strutturali,  rilevate  d'intesa
con le organizzazioni sindacali territoriali di categoria, le aziende
possono presentare i programmi di prepensionamento entro il 31 luglio
1995. Tali programmi sono approvati con apposito decreto del Ministro
dei  trasporti  e  della  navigazione, di concerto con i Ministri del
lavoro e  della  previdenza  sociale  e  del  tesoro,  nel  quale  e'
disposta,   per   ciascuna   azienda   interessata,   l'utilizzazione
anticipata della quota di risorse di cui  al  comma  2.  Le  predette
aziende   per   il  triennio  1995-1997  non  potranno  procedere  ad
assunzioni per le posizioni lavorative rese libere dal  programma  di
prepensionamento.
  4. I programmi di cui ai commi 1 e 2 sono approvati con decreto del
Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione,  di  concerto  con i
Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.  Con  il
predetto  decreto,  al  fine  di  assicurare  nel  triennio 1995-1997
l'eliminazione degli esuberi strutturali sara'  disposta,  in  favore
delle  aziende  di  cui  al  comma  3,  l'utilizzazione delle risorse
eventualmente  non  impegnate  in  relazione  al  numero dei soggetti
selezionati per il pensionamento anticipato. In caso di mancanza o di
insufficienza di tali risorse, con il medesimo decreto i programmi di
cui  ai  commi  1   e   2   saranno   rimodulati   con   criteri   di
proporzionalita', previa verifica con le organizzazioni sindacali dei
lavoratori  e  dei  datori di lavoro del settore. Per i pensionamenti
anticipati  realizzati  con   riferimento   alle   predette   risorse
aggiuntive  il contributo di cui al comma 5 a carico delle aziende di
cui al comma 3 e' elevato al 25%.
  5. Agli enti proprietari e' fatto carico,  per  ciascun  dipendente
che  abbia fruito del pensionamento anticipato, di un contributo pari
al 20% degli oneri complessivi derivanti  dalla  anticipazione  della
pensione medesima, fermo restando quanto disposto al comma 4.
  6.  Per  le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la
spesa di lire 300 miliardi per l'anno 1995, di lire 274 miliardi  per
l'anno 1996 e di lire 265 miliardi per l'anno 1997. Al relativo onere
si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo  6856
dello  stato  di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995,
all'uopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
Ministero  del tesoro. Le somme non impegnate in ciascun esercizio lo
saranno  in  quello  successivo.  Gli  oneri  a  carico  dei  bilanci
aziendali derivanti dai contributi previsti nel presente articolo non
concorrono  alla  determinazione del rapporto tra proventi e costi di
cui agli articoli 1 e 2 del  decreto-legge  1  aprile  1995,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204.
  7.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio  per  l'attuazione  del
presente decreto.