(Allegato)
                              ALLEGATO 
 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
               AL DECRETO-LEGGE 3 APRILE 1995, N. 101 
 
    L'articolo 1 e' sostituito dal seguente: 
    "Art. 1 - (Applicazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109).  -
1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 38 della legge 11 febbraio 1994, n. 
109, sono abrogati. 
    2. Il regolamento di cui all'articolo 3 della legge  11  febbraio
1994, n. 109, e' adottato entro il 30  settembre  1995  ed  entra  in
vigore tre mesi dopo la sua  pubblicazione  in  apposito  supplemento
della  Gazzetta   Ufficiale,   che   avviene   contestualmente   alla
ripubblicazione della citata legge n. 109 del 1994, coordinata con le
modifiche apportate dal presente  decreto,  e  dei  decreti  previsti
della medesima legge n. 109 del 1994. 
   3. Ai progetti che siano affidati formalmente  a  decorrere  dalla
data di entrata in vigore del regolamento di cui  al  comma  2  e  ai
relativi affidamenti in appalto o  in  concessione  si  applicano  le
disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n.  109,  come  modificata
dal presente decreto, nonche' le disposizioni del regolamento di  cui
al comma 2 con le modalita' stabilite dal regolamento stesso. 
   4. Ai progetti che siano affidati formalmente  a  decorrere  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di  cui
al  comma  2,  nonche'  ai  relativi  affidamenti  in  appalto  o  in
concessione, si applicano le disposizioni  della  legge  11  febbraio
1994, n. 109, come modificata dal presente  decreto,  che  non  fanno
rinvio a norme del medesimo regolamento, ad eccezione  di  quelle  di
cui agli articoli 4, commi da 1 a 9, e 14,  nonche'  le  disposizioni
legislative e  regolamentari  previgenti  non  incompatibili  con  la
citata legge n. 109 del 1994. Le medesime disposizioni  si  applicano
ai progetti affidati formalmente  prima  della  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto e ai  relativi
affidamenti  in  appalto  o  in  concessione  qualora  il  bando  per
l'appalto o per la concessione non si pubblicato entro sei mesi dalla
stessa data. 
   5. Ai progetti che siano affidati formalmente prima della data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto  ed
ai relativi affidamenti in appalto o in concessione, qualora il bando
per l'appalto o per la concessione  sia  pubblicato  entro  sei  mesi
dalla  stessa  data,  si  applicano  le  disposizioni  legislative  e
regolamentari vigenti fino alla data di entrata in vigore della legge
11 febbraio 1994, n. 109, nonche' gli articoli 1, 2, 6, 7,  8,  comma
7, 9, 19, 21, 22, 23, 24, 26, commi da 1 a 5, 31, 31-bis, 32, 35, 36,
37 e 38, comma 4, della citata legge n. 109 del 1994, come modificata
dal presente decreto. 
   6. A parziale deroga di quanto previsto dal comma 5,  ai  bandi  e
agli avvisi pubblicati tra la data di entrata in vigore  della  legge
11 febbraio 1994, n. 109, e la data di entrata in vigore della  legge
di conversione del presente decreto,  ovvero  alle  aggiudicazioni  o
agli  affidamenti  intervenuti  entro  gli   stessi   termini,   sono
applicabili le disposizioni  vigenti  al  momento  dell'adozione  dei
rispettivi provvedimenti. 
   7. Qualora alla  redazione  dei  progetti  provvedano  gli  uffici
tecnici dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, della  legge  11
febbraio 1994, n. 109, come modificato dall'articolo 2  del  presente
decreto, per affidamento di progetto si intende l'incarico formale di
predisposizione del progetto almeno di massima conferito ai  predetti
uffici da parte degli organi competenti. 
   8. Nel caso  di  trattativa  privata,  il  termine  relativo  alla
pubblicazione del bando di cui ai commi 4, 5 e 6 si intende  riferito
alla data di presentazione delle offerte. 
   9. Le disposizioni di cui agli articoli 4, commi da 1 a  9,  e  14
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, si applicano a decorrere  dalla
data di entrata in vigore del regolamento  di  cui  al  comma  2  del
presente articolo. 
   10. L'obbligo relativo alle comunicazioni di cui  all'articolo  4,
commi 17 e 18, della legge 11 febbraio  1994,  n.  109,  decorre  dal
sessantesimo  giorno  successivo  all'avvenuta  comunicazione   sulla
Gazzetta Ufficiale della costituzione  dell'Osservatorio  dei  lavori
pubblici. Il termine di novanta giorni di  cui  all'articolo  31-bis,
comma 1 della citata legge n. 109 del 1994, introdotto  dall'articolo
9 del presente decreto, nel caso di riserve iscritte antecedentemente
alla data di entrata in vigore del presente  decreto,  decorre  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto. 
   11. Alla legge  11  febbraio  1994,  n.  109,  sono  apportate  le
modificazioni recate dagli articoli seguenti del presente decreto". 
   All'articolo 2: 
    al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
    "c) al comma 3, primo periodo, dopo la parola: "31," e'  inserita
la seguente: "31-bis," e al secondo periodo, dopo la parola: "14," e'
inserita la seguente: "17,""; 
    al comma 1, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti: 
    "c-bis) al comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I
requisiti di qualificazione di cui alla presente legge sono richiesti
al concessionario ed alle imprese collegate o controllate nei  limiti
in cui essi eseguono i lavori oggetto della concessione"; 
    c-ter) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: 
    "5-bis. Ai fini dei commi  4  e  5  del  presente  articolo,  per
imprese collegate si intendono le  imprese  di  cui  all'articolo  4,
comma 5, del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406"". 
   All'articolo 3: 
    al comma 1, lettera a), le parole: "entro e mesi" sono sostituite
dalle seguenti: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge"; 
    al comma 1, dopo la lettera a), e' inserita la seguente: 
  "a-bis) al comma 4, il secondo periodo e' sostituito dal  seguente:
"Il regolamento entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione in
apposito  supplemento   della   Gazzetta   Ufficiale,   che   avviene
contestualmente alla ripubblicazione della presente legge, coordinata
con le modifiche apportate dal decreto-legge 3 aprile 1995,  n.  101,
come modificato dalla relativa  legge  di  conversione,  dei  decreti
previsti dalla presente legge e dalle altre disposizioni  legislative
non abrogate in materia di lavori pubblici""; 
    al comma 1, la lettera b) e' soppressa; 
    al comma 1, lettera c), i numeri 2)  e  3)  sono  sostituiti  dai
seguenti: 
    "2) alla lettera g), le parole: "le possibili deroghe alla soglia
percentuale di cui all'articolo 16, comma 8" sono soppresse; 
    3) alla lettera h), le parole: "di cui all'articolo 17, comma  9"
sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 17, comma 8"; 
    3-bis) la lettera i) e' abrogata; 
    3-ter) la lettera n) e' abrogata"; 
    al comma 1, lettera d), capoverso 7-bis, le parole: "in relazione
a lavori connessi" sono sostituite dalle seguenti:  "in  relazione  a
lavori strettamente connessi" e il capoverso 7-quater e' soppresso. 
    Dopo l'articolo 3, e' inserito il seguente: 
    "Art. 3-bis.  -  (Servizio  di  ispettorato  tecnico  sui  lavori
pubblici). - 1. All'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) al comma 6, le parole: "del Servizio  ispettivo  di  cui  al
comma 10, lettera b)" sono sostituite dalle seguenti:  "del  Servizio
di ispettorato tecnico di cui al comma 3 dell'articolo 5"; 
      b) al comma 10, la lettera b) e' abrogata; 
      c) i commi 11, 12 e 13 sono abrogati. 
    2. All'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) la rubrica e' sostituita dalla seguente:  "(Disposizioni  in
materia di personale dell'Autorita' e  del  Servizio  di  ispettorato
tecnico e norme finanziarie)"; 
      b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    "3. E' istituito presso  il  Ministero  dei  lavori  pubblici  il
Servizio di ispettorato tecnico  sui  lavori  pubblici  al  quale  e'
preposto un dirigente generale di livello C. Esso e' composto da  non
piu' di 125 unita' appartenenti alle professionalita'  amministrative
e  tecnica,  di  cui  25  con  qualifica  non  inferiore   a   quella
dirigenziale.  Sono  fatte  salve  le  competenze   del   Nucleo   di
valutazione degli investimenti pubblici di cui all'articolo  4  della
legge 26 aprile 1982,  n.  181,  nonche'  le  competenze  del  nucleo
ispettivo istituito dall'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 
887, e successive modificazioni"; 
      c) al comma 5, il secondo periodo e' abrogato; 
      d) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: 
    "5-bis. alla copertura dei posti  di  organico  del  Servizio  di
ispettorato tecnico si provvede in via  prioritaria  con  il  ricorso
alle  procedure  di  mobilita'  di  cui  al  capo  III  del   decreto
legislativo 3 febbraio  1994,  n,  29,  e  successive  modificazioni,
nonche', in via subordinata, alle procedure di  concorso  di  cui  al
medesimo decreto"". 
   All'articolo 4: 
      al comma 1, lettera c), capoverso 5, dopo  le  parole:  "lavori
pubblici di competenza statale"  sono  inserite  le  seguenti:  ",  o
comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato,". 
   Dopo l'articolo 4, sono inseriti i seguenti: 
   "Art. 4-bis. - (Misure per l'adeguamento della funzionalita' della
pubblica amministrazione). - 1.  All'articolo  7  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: 
   "1. I soggetti  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,  lettera  a),
nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.  241,  e  successive
modificazioni, nell'ambito  del  proprio  organico,  un  coordinatore
unico delle fasi di formazione del programma dei lavori  pubblici  da
eseguire nel triennio e di attuazione degli  interventi  oggetto  del
programma stesso, nonche' un responsabile unico del  procedimento  di
attuazione  di  ogni   singolo   intervento   per   le   fasi   della
progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dello stesso. 
   2. Il regolamento di cui all'articolo 3 determina i casi in cui il
coordinatore  unico  puo'  coincidere   con   il   responsabile   del
procedimento di uno  o  piu'  interventi.  Il  regolamento  determina
altresi' l'importo massimo e la tipologia dei lavori per i  quali  il
responsabile del procedimento puo' coincidere con  il  progettista  o
con il direttore dei lavori. Fino alla data di entrata in vigore  del
regolamento tali facolta' possono essere  esercitate  per  lavori  di
qualsiasi importo e tipologia ed i  soggetti  appaltanti  individuano
direttamente la figura professionale del  coordinatore  unico  e  del
responsabile del procedimento. Per un periodo di tre anni dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del  decreto-legge  3
aprile  1995,  n.  101,  in  luogo  di  un  unico  responsabile   del
procedimento per ogni singolo  intervento  puo'  essere  nominato  un
responsabile per ciascuna delle fasi di cui al comma 1. 
   3. Il coordinatore unico coordina l'attivita' dei responsabili dei
singoli  interventi  ai  fini   della   formazione   del   programma,
dell'elaborazione dei progetti preliminari che ne costituiscono parte
integrante, dell'istruttoria e delle osservazioni formulate in  esito
alla  pubblicazione  del  programma;  assume,  su  segnalazione   del
responsabile del procedimento, i provvedimenti necessari ad  impedire
il verificarsi di danni, irregolarita' o ritardi nell'esecuzione  del
programma. Il  coordinatore  unico  verifica  altresi'  la  copertura
finanziaria degli oneri connessi ai  lavori  pubblici  e  accerta  la
libera disponibilita' delle aree e degli immobili necessari. 
   4. Il coordinatore  unico  ed  il  responsabile  del  procedimento
assicurano, per l'attivita' di rispettiva  competenza,  il  controllo
sui livelli di prestazione, di qualita' e di  prezzo  determinati  in
coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione  del
programma  oltre  che  al  corretto  e  razionale  svolgimento  delle
procedure. 
   4-bis. Il responsabile del procedimento, oltre ai compiti  di  cui
al comma 4, fornisce al coordinatore unico i dati e  le  informazioni
relativi alle principali fasi di svolgimento del  processo  attuativo
necessari  per  l'attivita'  di  coordinamento,  di  indirizzo  e  di
controllo di competenza del  coordinatore  stesso:  segnala  altresi'
tempestivamente  eventuali   disfunzioni,   impedimenti   o   ritardi
nell'attuazione degli interventi. 
   4-ter.  Il  regolamento  di  cui  all'articolo  3  disciplina   le
ulteriori funzioni del responsabile del procedimento, coordinando con
esse i compiti del direttore dei lavori.  Restano  ferme,  fino  alla
data  di   entrata   in   vigore   del   predetto   regolamento,   le
responsabilita' dell'ingegnere capo e del direttore dei  lavori  come
definite dalla normativa vigente. 
   4-quater. In fase di prima applicazione della presente legge e per
un periodo massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore  della
legge di  conversione  del  decreto-legge  3  aprile  1995,  n.  101,
qualora,  per  carenze  di  organico  accertate  e  certificate   dal
coordinatore   unico   ed   in   relazione    alle    caratteristiche
dell'intervento, i soggetti di cui all'articolo 2, comma  2,  lettera
a), non siano  in  grado  di  svolgere  le  necessarie  attivita'  di
supporto allo svolgimento dei compiti dello stesso coordinatore unico
e dei responsabili dei singoli interventi, le predette  attivita'  di
supporto possono essere affidate, con le  procedure  e  le  modalita'
previste dalla direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 e
dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, a professionisti  o  a
societa' di servizi esterni ai predetti soggetti aventi le necessarie
competenze specifiche di  carattere  tecnico,  economico-finanziario,
amministrativo, organizzativo e legale  e  che  abbiano  stipulato  a
proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura  dei  rischi
di natura professionale. 
   4-quinquies. Per l'acquisizione di intese, pareri, autorizzazioni,
nulla  osta  e   assensi   necessari   al   fine   della   esecuzione
dell'intervento, il responsabile del  procedimento  procede  ai  fini
degli articoli 14  e  16  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e
successive modificazioni"; 
    b) al comma 5, dopo le parole: "la conferenza  di  servizi"  sono
inserite le seguenti: "convocata ai sensi del comma 4-quinquies": 
    c) al comma 6, le  parole:  "conferenza  di  servizi  di  cui  al
presente articolo" sono sostituite  dalle  seguenti:  "conferenza  di
servizi di cui al comma 5". 
   Art. 4-ter. - (Sospensione dalla partecipazione alle gare).  -  1.
All'articolo 8 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
    "7. Fino al 31 dicembre  1999,  il  Comitato  centrale  dell'Albo
nazionale dei costruttori dispone la sospensione da tre  a  sei  mesi
dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici
nei casi previsti dall'articolo  24,  primo  comma,  della  direttiva
93/37/CEE del Consiglio  del  14  giugno  1993.  Resta  fermo  quanto
previsto dalla vigente disciplina antimafia ed in materia  di  misure
di prevenzione. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni  di  cui
al primo periodo, sono abrogate le norme incompatibili relative  alla
sospensione e alla cancellazione  dall'Albo  di  cui  alla  legge  10
febbraio 1962, n. 57, e sono inefficaci i  procedimenti  iniziati  in
base alla normativa previgente.  A  decorrere  dal  1  gennaio  2000,
all'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento  di
lavori pubblici provvedono direttamente le stazioni appaltanti, sulla
base dei medesimi criteri"; 
    b) al comma 8, le parole: "A decorrere dal 1 gennaio  1997"  sono
sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1 gennaio 2000"; 
    c) al comma 9,  le  parole:  "sino  al  31  dicembre  1996"  sono
sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 1999"; 
    d) al comma 10, le parole: "A decorrere dal 1 gennaio 1997"  sono
sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1 gennaio 2000"; 
    e) al comma 11, le  parole:  "fino  al  31  dicembre  1996"  sono
sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 1999"". 
   All'articolo 5: 
    al comma 1, lettera b), all'alinea, le parole: "sono aggiunti, in
fine, i seguenti commi" sono sostituite dalle seguenti: "e' aggiunto,
in fine, il seguente comma"; 
    al comma 1, lettera b), il capoverso 4-ter e' soppresso. 
   Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti: 
   "Art. 5-bis. - (Soggetti ammessi alle gare). - 1. All'articolo 10,
comma 1, dopo la lettera e), e' aggiunta la seguente: 
    "e-bis) i soggetti che abbiano stipulato il contratto  di  gruppo
europeo  di  interesse  economico  (GEIE)  ai   sensi   del   decreto
legislativo 23 luglio 1991, n.  240;  si  applicano  al  riguardo  le
disposizioni di cui all'articolo 13". 
   Art. 5-ter. -  (Consorzi  stabili).  -  1.  All'articolo  12  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 2,  le  parole:  "fino  al  31  dicembre  1996"  sono
sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 1999"; 
    b) al comma 5, le  parole:  "d)  ed  e)"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "d), e), ed e-bis)". 
   Art. 5-quater. - (Competenze dei consigli comunali e provinciali).
- 1. L'articolo 15 e' sostituito dal seguente: 
   "Art. 15. - (Competenze dei consigli comunali e provinciali). - 1.
All'articolo 32, comma 2, della legge  8  giugno  1990,  n.  142,  la
lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
    'b) i programmi, le relazioni previsionali  e  programmatiche,  i
piani finanziari, i programmi ed  i  progetti  preliminari  di  opere
pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative  variazioni,  i
conti consuntivi, i piani territoriali  e  urbanistici,  i  programmi
annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad 
essi, i pareri da rendere nelle dette materie;" 
   Art. 5-quinquies. - (Attivita' di progettazione). - 1.  L'articolo
16 e' sostituito dal seguente: 
   "Art. 16 - (Attivita' di progettazione). - 1. La progettazione  si
articola,  nel  rispetto  dei  vincoli   esistenti,   preventivamente
accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di
successivi approfondimenti tecnici,  in  preliminare,  definitiva  ed
esecutiva, in modo da assicurare: 
    a)  la  qualita'  dell'opera  e  la  rispondenza  alle  finalita'
relative; 
    b) la conformita' alle norme ambientali e urbanistiche; 
    c) il soddisfacimento  dei  requisiti  essenziali,  definiti  dal
quadro normativo nazionale e comunitario. 
   2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi  e  grafici
contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere  i
progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile  del  procedimento
nella fase di  progettazione  qualora,  in  rapporto  alla  specifica
tipologia ed alla dimensione dei lavori  da  progettare,  ritenga  le
prescrizioni di cui  ai  commi  4  e  5  insufficienti  o  eccessive,
provvede a integrarle ovvero a modificarle. 
   3.  Il   progetto   preliminare   definisce   le   caratteristiche
qualitative e funzionali dei lavori,  il  quadro  delle  esigenze  da
soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire  e  consiste  in
una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione
prospettata  in  base  alla  valutazione  delle  eventuali  soluzioni
possibili, anche con riferimento ai  profili  ambientali,  della  sua
fattibilita'  amministrativa  e  tecnica,  accertata  attraverso   le
indispensabili indagini  di  prima  approssimazione,  dei  costi,  da
determinare in relazione ai  benefici  previsti,  nonche'  in  schemi
grafici  per   l'individuazione   delle   caratteristiche   speciali,
tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare. 
   4. Il progetto definitivo  individua  compiutamente  i  lavori  da
realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei  criteri,  dei  vincoli,
degli  indirizzi  e  delle   indicazioni   stabiliti   nel   progetto
preliminare e contiene tutti  gli  elementi  necessari  ai  fini  del
rilascio  delle  prescritte  autorizzazioni  ed  approvazioni.   Esso
consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati  per  le
scelte  progettuali,  nonche'  delle  caratteristiche  dei  materiali
prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio
di  impatto  ambientale  ove  previsto;  in  disegni  generali  nelle
opportune scale descrittivi delle  principali  caratteristiche  delle
opere, delle superfici e dei volumi da  realizzare,  compresi  quelli
per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi ed  indagini
preliminari   occorrenti   con   riguardo   alla   natura   ed   alle
caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e
degli  impianti;  in  un  disciplinare  descrittivo  degli   elementi
prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto  nonche'  in
un computo metrico estimativo. Gli studi e  le  indagini  occorrenti,
quali quelli di tipo geognostico,  idrologico,  sismico,  agronomico,
biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi sono condotti fino  ad  un
livello tale da consentire i calcoli preliminari  delle  strutture  e
degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo. 
   5. Il progetto  esecutivo,  redatto  in  conformita'  al  progetto
definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed  il
relativo costo previsto e deve essere sviluppato  ad  un  livello  di
definizione tale da consentire che ogni elemento  sia  identificabile
in forma, tipologia, qualita', dimensione e prezzo. In particolare il
progetto e' costituito  dall'insieme  delle  relazioni,  dei  calcoli
esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati  grafici
nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi,
dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo,  dal
computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso  e'
redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti  nelle  fasi
precedenti,  e  degli  eventuali  ulteriori  studi  ed  indagini,  di
dettaglio o di verifica  delle  ipotesi  progettuali,  che  risultino
necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazione  e
picchettazioni, di rilievi della rete di servizi del  sottosuolo.  Il
progetto esecutivo deve essere altresi' corredato da  apposito  piano
di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini
e con le modalita' stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3. 
   6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza  dell'opera,
il regolamento di cui all'articolo 3, con riferimento alle  categorie
di lavori e alle  tipologie  di  intervento  e  tenendo  presenti  le
esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti
e momenti di verifica dei vari livelli di progettazione. 
   7. Gli oneri  inerenti  alla  progettazione,  alla  direzione  dei
lavori, alla vigilanza e ai  collaudi,  nonche'  agli  studi  e  alle
ricerche connessi, fanno carico agli  stanziamenti  previsti  per  la
realizzazione dei singoli lavori  negli  stati  di  previsione  della
spesa o nei bilanci  delle  amministrazioni  aggiudicatrici,  nonche'
degli altri enti aggiudicatori o realizzatori. 
   8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il  coordinamento
della esecuzione dei lavori, tenendo conto del  contesto  in  cui  si
inseriscono, con  particolare  attenzione,  nel  caso  di  interventi
urbani, ai problemi della accessibilita' e della  manutenzione  degli
impianti e dei servizi a rete. 
   9. L'accesso per l'espletamento delle indagini  e  delle  ricerche
necessarie all'attivita' di progettazione e' autorizzato dal  sindaco
del comune in cui i lavoro sono localizzati ovvero  dal  prefetto  in
caso di opere statali". 
   Art. 5-sexies. - (Redazione dei progetti). - 1. L'articolo  17  e'
sostituito dal seguente: 
   "Art. 17. - (Redazione dei progetti). - 1. I progetti preliminari,
definitivi ed esecutivi sono redatti con  assoluta  priorita',  dagli
uffici tecnici delle  amministrazioni  e  degli  enti  aggiudicatori,
dagli organismi tecnici di cui i medesimi enti e amministrazioni  per
legge possono avvalersi ovvero attraverso collaborazioni esterne  nei
casi di cui al comma 5. 
   2. I comuni, i rispettivi consorzi ed unioni, le comunita' montane
e  le  unita'  sanitarie  locali,  i   consorzi   e   gli   enti   di
industrializzazione  o  di  bonifica,   possono   costituire   uffici
consortili di progettazione e direzione dei lavori con  le  modalita'
di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142. I
suddetti enti possono avvalersi, in qualita' di stazioni  appaltanti,
dei provveditorati  alle  opere  pubbliche  sulla  base  di  apposite
convenzioni. 
   3. I progetti redatti dagli uffici delle amministrazioni  e  degli
enti aggiudicatori e dagli organismi di cui al comma 1  sono  firmati
da  dipendenti  delle  amministrazioni  iscritti  ai  relativi   albi
professionali o abilitati in base a specifiche previsioni  di  legge.
L'onere dell'iscrizione all'albo compete all'amministrazione. 
   4. Il regolamento di cui all'articolo 3 definisce i  limiti  e  le
modalita' per la stipulazione, a carico delle amministrazioni e degli
enti pubblici aggiudicatori, di polizze assicurative per la copertura
dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati
della progettazione. Nel caso di affidamento  della  progettazione  a
soggetti esterni, la stipulazione e' a carico dei soggetti stessi. 
   5. La redazione del progetto preliminare, definitivo ed  esecutivo
o  di  parti  di  esso,   nonche'   lo   svolgimento   di   attivita'
tecnico-amministrative  connesse  alla  progettazione,  in  caso   di
carenza di organico di  personale  tecnico  nelle  amministrazioni  e
negli  enti  aggiudicatori,  accertata  e  certificata   dal   legale
rappresentante dell'amministrazione, possono essere affidati a liberi
professionisti, singoli,  associati  o  raggruppati  temporaneamente,
ovvero a societa' di ingegneria. 
   6. Il regolamento di cui all'articolo 3 definisce le modalita'  di
rappresentanza e le responsabilita' afferenti a ciascun soggetto, sia
esso  interno  o  esterno  all'amministrazione,  che  partecipa  alla
progettazione ed alla realizzazione di un intervento. 
   7. Ai fini della presente legge sono  societa'  di  ingegneria  le
societa' costituite nelle forme di cui ai capi V, VI e VII del titolo
V e al capo I del titolo VI del libro quinto del  codice  civile  che
eseguono studi di fattibilita', ricerche, consulenze,  progettazioni,
direzioni dei lavori, valutazioni  di  congruita'  tecnico-economica,
studi di impatto ambientale.  A  tali  societa'  non  si  applica  il
divieto previsto dall'articolo 2 della legge  23  novembre  1939,  n.
1815. 
   8.  I  requisiti  organizzativi,  professionali  e  tecnici  delle
societa' di  ingegneria  sono  individuati  nel  regolamento  di  cui
all'articolo 3, fermo il principio che l'attivita'  di  progettazione
ed  i  singoli  progetti  devono  essere  eseguiti  da  uno  o   piu'
professionisti iscritti negli appositi albi nominativamente  indicati
e personalmente responsabili. 
   9. Gli  affidatari  di  incarichi  di  progettazione  non  possono
partecipare agli appalti  o  alle  concessioni  di  lavori  pubblici,
nonche' agli eventuali subappalti o  cottimi,  per  i  quali  abbiano
svolto la suddetta attivita' di progettazione; ai  medesimi  appalti,
concessioni  di  lavori  pubblici,  subappalti  e  cottimi  non  puo'
partecipare  un  soggetto  controllato,  controllante   o   collegato
all'affidatario di  incarichi  di  progettazione.  Le  situazioni  di
controllo e di collegamento si determinano con riferimento  a  quanto
previsto dall'articolo 2359 del codice civile. 
   10. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo
stimato  sia  pari  o  superiore  a  200.000  ECU,  si  applicano  le
disposizioni di cui alla direttiva 92/50/CEE  del  Consiglio  del  18
giugno 1992, e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. 
   11. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo
stimato sia inferiore a 200.000 ECU,  il  regolamento  disciplina  le
modalita' di aggiudicazione che le  stazioni  appaltanti,  esclusi  i
concessionari di lavori pubblici, devono rispettare, contemperando  i
principi  generali  della  trasparenza  e  del  buon  andamento   con
l'esigenza  di  garantire  la  proporzionalita'  tra   le   modalita'
procedurali ed il corrispettivo dell'incarico. 
   12. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo
stimato sia inferiore a 200.000 ECU, le  stazioni  appaltanti  devono
procedere in ogni caso a dare adeguata pubblicita' agli stessi.  Fino
alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3,
l'affidamento degli incarichi di progettazione avviene sulla base dei
curricula presentati dai progettisti. 
   13. Quando la prestazione riguarda la progettazione di  lavori  di
particolare rilevanza sotto il  profilo  architettonico,  ambientale,
storico-artistico e conservativo, nonche'  tecnologico,  le  stazioni
appaltanti valutano in via prioritaria la possibilita' di esperire un
concorso di progettazione. 
   14. Nel caso di affidamento di incarichi di progettazione ai sensi
del  comma  5,  l'attivita'  di  direzione  dei  lavori  deve  essere
affidata, con priorita' rispetto ad altri professionisti esterni,  al
progettista incaricato"". 
   L'articolo 6 e' sostituito dal seguente: 
   "Art. 6.  -  (Incentivi  e  spese  per  la  progettazione).  -  1.
All'articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla presente: "(Incentivi  e  spese
per la progettazione)"; 
    b) al comma 1, le parole da:  "e  in  un  quadro"  fino  a:  "non
superiore all'1  per  cento"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "e'
ripartita la quota dell'1  per  cento":  la  parola:  "esecutivo"  e'
sostituita dalle seguenti: "per l'appalto"; e sono aggiunte, in fine,
le parole: ", e il coordinatore unico di cui all'articolo 7"; 
    c) al comma 2, le parole: "ai sensi dell'articolo  16,  comma  8"
sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 16, comma 7"; 
    d) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
   "2-bis. A valere sugli stanziamenti iscritti  nei  capitoli  delle
categorie X  e  XI  del  bilancio  dello  Stato,  le  amministrazioni
competenti destinano una quota complessiva non superiore  al  10  per
cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla
stesura dei progetti preliminari, nonche' dei progetti definitivi  ed
esecutivi, incluse  indagini  geologiche  e  geognostiche,  studi  di
impatto  ambientale  od  altre  rilevazioni,  e  agli  studi  per  il
finanziamento dei progetti, nonche' all'aggiornamento ed  adeguamento
alla normativa sopravvenuta dei progetti gia' esistenti  d'intervento
di cui sia riscontrato  il  perdurare  dell'interesse  pubblico  alla
realizzazione dell'opera. Analoghi  criteri  adottano  per  i  propri
bilanci le regioni e le province autonome,  qualora  non  vi  abbiano
gia' provveduto, nonche' i comuni e le province e  i  loro  consorzi.
Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e  dalle
regioni attraverso il ricorso  al  credito,  l'istituto  mutuante  e'
autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese  di  cui  al
presente articolo, sia pure anticipate dall'ente mutuatario". 
   Dopo l'articolo 6, e' inserito il seguente: 
   "Art. 6-bis. - (Sistemi di realizzazione dei lavori  pubblici).  -
1. All'articolo 19 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
   "1. I contratti  di  appalto  dei  lavori  pubblici  di  cui  alla
presente legge sono contratti a titolo  oneroso,  conclusi  in  forma
scritta tra un imprenditore e un  soggetto  di  cui  all'articolo  2,
comma 2, aventi per oggetto: 
    a) la sola esecuzione dei lavori pubblici di cui all'articolo  2,
comma 1; 
    b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori  pubblici
di cui all'articolo 2, comma 1, qualora: 
    1) sia prevalente la componente impiantistica o tecnologica; 
    2)  riguardino  lavori  di   manutenzione,   restauro   e   scavi
archeologici"; 
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
   "4. I contratti  di  appalto  di  cui  alla  presente  legge  sono
stipulati a corpo ai sensi dell'articolo 326  della  legge  20  marzo
1865, n. 2248, allegato F,  ovvero  a  corpo  e  a  misura  ai  sensi
dell'articolo 329 della citata legge n. 2248 del 1865, allegato F; in
ogni caso i contratti di cui al comma 1, lettera b), numero  1),  del
presente articolo, sono stipulati a corpo"; 
    c) al comma 5, le parole da: "ai restauri di beni" fino alla fine
del comma sono sostituite dalle seguenti: "a manutenzione, restauro e
scavi archeologici"; 
    d) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: 
   "5-bis. L'esecuzione da parte dell'impresa avviene  in  ogni  caso
soltanto dopo che la stazione appaltante  ha  approvato  il  progetto
esecutivo. L'esecuzione dei  lavori  puo'  prescindere  dall'avvenuta
redazione e approvazione del progetto esecutivo qualora si tratti  di
lavori di manutenzione o di scavi archeologici"". 
   All'articolo 7: 
    al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, primo periodo, le parole
da: "relativamente" fino a: "ammesse" sono sostituite dalle seguenti: 
"relativamente a tutte le offerte che presentino un ribasso superiore
alla percentuale fissata entro il 1 gennaio di ogni anno con  decreto
del Ministro dei lavori pubblici, sentito l'Osservatorio, sulla  base
dell'andamento delle offerte ammesse alle  gare  espletate  nell'anno
precedente"; 
    al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis,  il  quarto  periodo  e'
sostituito dal seguente: "Relativamente ai soli appalti  pubblici  di
importo   inferiore   alla   soglia   comunitaria   l'amministrazione
interessata  procede  all'esclusione  automatica  delle  offerte  che
presentino una percentuale  di  ribasso  superiore  alla  percentuale
fissata ai sensi del primo periodo del presente comma"; 
    al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Fino al  1  gennaio  1997  sono  escluse  per  gli
appalti di lavori pubblici di importo  superiore  ed  inferiore  alla
soglia comunitaria le  offerte  che  presentino  una  percentuale  di
ribasso che superi di oltre un quinto la media aritmetica dei ribassi
di tutte le offerte ammesse". 
   All'articolo 8: 
    la rubrica e' sostituita dalla seguente: "(Licitazione privata)";
    al  comma  1,  al  capoverso,  la  rubrica  e'  sostituita  dalla
    seguente: "(Licitazione privata)". 
   Dopo l'articolo 8, sono inseriti i seguenti: 
   "Art. 8-bis. - (Trattativa privata). -  1.  All'articolo  24  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
   "1. L'affidamento a trattativa  privata  e'  ammesso  per  i  soli
appalti di lavori pubblici esclusivamente nei seguenti casi: 
     a) lavori di importo complessivo non superiore  a  150.000  ECU,
nel rispetto delle norme sulla contabilita' generale dello  Stato  e,
in particolare, dell'articolo 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 
827; 
    b) lavori di importo complessivo superiore  a  150.000  ECU,  nel
caso di ripristino di opere gia' esistenti e funzionanti, danneggiate
e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di  natura  calamitosa,
qualora motivi di imperiosa urgenza rendano incompatibili  i  termini
imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti; 
    c) appalti di importo complessivo non superiore  a  300.000  ECU,
per lavori di restauro e manutenzione  di  beni  mobili  e  superfici
architettoniche decorate di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089,  e
successive modificazioni"; 
    b) al comma 2, le parole: "all'Autorita'" sono  sostituite  dalle
seguenti: "all'Osservatorio"; 
    c) al comma 3, le parole:  "di  cui  alla  presente  legge"  sono
soppresse; 
    d) al comma 6.  le  parole:  "30  mila  ECU,  IVA  esclusa"  sono
sostituite dalle seguenti "200 mila ECU". 
   Art. 8-ter. - (Varianti in corso d'opera). - 1. L'articolo  25  e'
sostituito dal seguente: 
   "Art. 25. - (Varianti in corso d'opera). - 1. Le varianti in corso
d'opera  possono  essere  ammesse,  sentiti  il  progettista  ed   il
direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti
motivi: 
    a)  per   esigenze   derivanti   da   sopravvenute   disposizioni
legislative e regolamentari; 
    b) per  cause  impreviste  e  imprevedibili  accertate  nei  modi
stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3, o per  l'intervenuta
possibilita' di utilizzare materiali,  componenti  e  tecnologie  non
esistenti al momento della  progettazione  che  possono  determinare,
senza aumento di costo, significativi  miglioramenti  nella  qualita'
dell'opera o di sue parti e sempre che  non  alterino  l'impostazione
progettuale; 
    c) nei casi  previsti  dall'articolo  1664,  secondo  comma,  del
codice civile; 
    d) per il manifestarsi di errori  o  di  omissioni  del  progetto
esecutivo che pregiudicano, in tutto o  in  parte,  la  realizzazione
dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso  il  responsabile
del procedimento ne da' immediatamente comunicazione all'Osservatorio
e al progettista. 
   2. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili  per
i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di  errori  o
di omissioni della progettazione di cui al comma 1, lettera d). 
   3. Non  sono  considerati  varianti  ai  sensi  del  comma  1  gli
interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di
dettaglio, che siano contenuti entro un importo non  superiore  al  5
per cento delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino
un aumento della spesa prevista per la realizzazione dell'opera. Sono
inoltre ammesse, nell'esclusivo  interesse  dell'amministrazione,  le
varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate  al  miglioramento
dell'opera e  dalla  sua  funzionalita',  sempreche'  non  comportino
modifiche  sostanziali  e  siano  motivate  da   obiettive   esigenze
derivanti da circostanze  sopravvenute  e  imprevedibili  al  momento
della stipula del contratto. L'importo in  aumento  relativo  a  tali
varianti non puo' superare il 5 per cento dell'importo originario del
contratto  e  deve  trovare  copertura  nella  somma  stanziata   per
l'esecuzione dell'opera. 
   4. Ove le varianti di cui al comma  1,  lettera  d),  eccedano  il
quinto   dell'importo   originario   del   contratto,   il   soggetto
aggiudicatore procede alla risoluzione del  contratto  e  indice  una
nuova gara alla quale e' invitato l'aggiudicatario iniziale. 
   5. La risoluzione del contratto, ai sensi del  presente  articolo,
da' luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del
10  per  cento  dei  lavori  non  eseguiti,  fino  a  quattro  quinti
dell'importo del contratto". 
   Art. 8-quater. - (Direzione dei lavori).  -  1.  All'articolo  27,
comma 2, lettera b), le parole: "dell'articolo 17, commi 4 e 12" sono
sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 17, comma 5". 
   Art. 8-quinquies. - (Garanzie  e  coperture  assicurative).  -  1.
All'articolo 30 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 2, il  primo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
"L'esecutore dei  lavori  e'  obbligato  a  costituire  una  garanzia
fidejussoria del 10 per cento dell'importo degli stessi"; e  dopo  il
primo periodo, e' inserito il seguente: "In caso  di  ribasso  d'asta
superiore al 25 per cento, la garanzia fidejussoria e'  aumentata  di
tanti punti percentuali quanti  sono  quelli  eccedenti  la  predetta
percentuale di ribasso"; 
    b) al comma 5, le parole:  "di  cui  all'articolo  25,  comma  1,
lettera c)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo  25,
comma 1, lettera d)"". 
   Dopo l'articolo 9, e' inserito il seguente: 
   "Art. 9-bis. - (Definizione delle controversie). -  1.  L'articolo
32 e' sostituito dal seguente: 
   "Art. 32. -  (Definizione  delle  controversie).  1.  Ove  non  si
proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 1 dell'articolo 31-bis
e  l'affidatario  confermi   le   riserve,   la   definizione   delle
controversie e' attribuita ad un arbitrato ai sensi delle  norme  del
titolo VIII del libro quarto del codice di procedura civile. 
   2. Qualora sia l'importo della controversia, i verbali di  accordo
bonario o quelli attestanti il  mancato  raggiungimento  dell'accordo
sono trasmessi all'Osservatorio. 
   3. I compensi spettanti agli arbitri sono determinati  sulla  base
della  tariffa  professionale  forense  in  relazione  agli   importi
accertati, al numero e alle complessita' delle questioni"".