Art. 22.
                (Scomparsa, assenza e morte presunta)
   1.  I  presupposti  e  gli effetti della scomparsa, dell'assenza e
della  morte  presunta  di una persona sono regolati dalla sua ultima
legge nazionale.
   2.  Sussiste  la  giurisdizione  italiana per le materie di cui al
comma 1:
      a)  se  l'ultima  legge  nazionale  della  persona  era  quella
italiana;
      b) se l'ultima residenza della persona era in Italia;
      c)  se  l'accertamento  della  scomparsa,  dell'assenza o della
morte  presunta  puo'  produrre  effetti  giuridici  nell'ordinamento
italiano.