Art. 25.
                      (Societa' ed altri enti)
   1. Le societa', le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente,
pubblico  o  privato,  anche  se  privo  di  natura associativa, sono
disciplinati  dalla  legge  dello  Stato  nel cui territorio e' stato
perfezionato  il  procedimento di costituzione. Si applica, tuttavia,
la  legge  italiana  se  la  sede  dell'amministrazione e' situata in
Italia,  ovvero  se  in  Italia si trova l'oggetto principale di tali
enti.
   2.  In  particolare  sono  disciplinati  dalla  legge  regolatrice
dell'ente:
      a) la natura giuridica;
      b) la denominazione o ragione sociale;
      c) la costituzione, la trasformazione e l'estinzione;
      d) la capacita';
      e)  la  formazione,  i  poteri  e le modalita' di funzionamento
degli organi;
      f) la rappresentanza dell'ente;
      g)  le  modalita'  di  acquisto  e di perdita della qualita' di
associato  o  socio  nonche' i diritti e gli obblighi inerenti a tale
qualita';
      h) la responsabilita' per le obbligazioni dell'ente;
      i)  le  conseguenze  delle  violazioni  della legge o dell'atto
costitutivo.
   3.  I  trasferimenti  della  sede  statutaria  in altro Stato e le
fusioni di enti con sede in Stati diversi hanno efficacia soltanto se
posti in essere conformemente alle leggi di detti Stati interessati.