Art. 30. 
                 (Rapporti patrimoniali tra coniugi) 
   1. I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati  dalla  legge
applicabile ai loro rapporti personali. I  coniugi  possono  tuttavia
convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali sono regolati
dalla legge dello Stato di cui almeno uno di essi e' cittadino o  nel
quale almeno uno di essi risiede. 
   2. L'accordo dei coniugi sul diritto applicabile e' valido  se  e'
considerato tale dalla legge scelta o da  quella  del  luogo  in  cui
l'accordo e' stato stipulato. 
   3. Il regime dei rapporti patrimoniali fra coniugi regolato da una
legge straniera e' opponibile ai terzi  solo  se  questi  ne  abbiano
avuto conoscenza o lo abbiano ignorato per loro colpa.  Relativamente
ai diritti reali su beni immobili,  l'opponibilita'  e'  limitata  ai
casi in cui siano state rispettate le forme di pubblicita' prescritte
dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano.