Art. 41.
             (Riconoscimento dei provvedimenti stranieri
                       in materia di adozione)
   1.   I   provvedimenti  stranieri  in  materia  di  adozione  sono
riconoscibili in Italia ai sensi degli articoli 64, 65 e 66.
   2.  Restano  ferme le disposizioni delle leggi speciali in materia
di adozione dei minori.