Art. 57.
                     (Obbligazioni contrattuali)
   1.  Le  obbligazioni contrattuali sono in ogni caso regolate dalla
Convenzione  di  Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle
obbligazioni  contrattuali,  resa  esecutiva con la legge 18 dicembre
1984,   n.   975,   senza   pregiudizio   delle   altre   convenzioni
internazionali, in quanto applicabili.
 
          Nota all'art. 57:
             -  La legge 18 dicembre 1984, n. 975, reca: "Ratifica ed
          esecuzione della convenzione sulla legge  applicabile  alle
          obbligazioni    contrattuali,    con   protocollo   e   due
          dichiarazioni comuni, adottata a Roma il 19 giugno 1980".