Art. 59.
                         (Titoli di credito)
   1.  La cambiale, il vaglia cambiario e l'assegno sono in ogni caso
regolati  dalle  disposizioni  contenute nelle Convenzioni di Ginevra
del 7 giugno 1930, sui conflitti di legge in materia di cambiale e di
vaglia  cambiario,  di  cui al regio decreto-legge 25 agosto 1932, n.
1130,  convertito  dalla  legge  22  dicembre 1932, n. 1946, e del 19
marzo  1931, sui conflitti di legge in materia di assegni bancari, di
cui  al regio decreto-legge 24 agosto 1933, n. 1077, convertito dalla
legge 4 gennaio 1934, n. 61.
   2.  Tali disposizioni si applicano anche alle obbligazioni assunte
fuori dei territori degli Stati contraenti o allorche' esse designino
la legge di uno Stato non contraente.
   3.  Gli  altri  titoli  di credito sono regolati dalla legge dello
Stato  in cui il titolo e' stato emesso. Tuttavia le obbligazioni di-
verse  da  quella principale sono regolate dalla legge dello Stato in
cui ciascuna e' stata assunta.
 
          Note all'art. 59:
             - Il R.D.L. 25 agosto 1932, n.  1130,  convertito  dalla
          legge  22  dicembre  1932,  n. 1946, reca: "Esecuzione alle
          convenzioni stipulate  a  Ginevra  il  7  giugno  1930  fra
          l'Italia  ed  altri  Stati  per  l'unificazione del diritto
          cambiario".
             - Il R.D.L. 24 agosto 1933, n.  1077,  convertito  dalla
          legge  4  gennaio  1934,  n.  61,  reca:  "Esecuzione  alle
          convenzioni stipulate a  Ginevra  il  19  marzo  1931,  fra
          l'Italia  ed  altri  Stati,  per l'unificazione del diritto
          cambiario".