Art. 69.
              (Assunzione di mezzi di prova disposti da
                         giudici stranieri)
   1.  Le sentenze e i provvedimenti di giudici stranieri riguardanti
esami di testimoni, accertamenti tecnici, giuramenti, interrogatori o
altri  mezzi  di  prova  da  assumersi  nella  Repubblica  sono  resi
esecutivi  con decreto della corte d'appello del luogo in cui si deve
procedere a tali atti.
   2.  Se  l'assunzione  dei  mezzi  di  prova e' chiesta dalla parte
interessata,  l'istanza  e'  proposta alla corte mediante ricorso, al
quale  deve  essere  unita  copia  autentica  della  sentenza  o  del
provvedimento  che  ha  ordinato gli atti chiesti. Se l'assunzione e'
domandata dallo stesso giudice, la richiesta deve essere trasmessa in
via diplomatica.
   3.  La  corte delibera in camera di consiglio e, qualora autorizzi
l'assunzione, rimette gli atti al giudice competente.
   4.  Puo'  disporsi l'assunzione di mezzi di prova o l'espletamento
di  altri  atti  istruttori  non  previsti  dall'ordinamento italiano
sempreche'  essi  non  contrastino  con  i  principi dell'ordinamento
stesso.
   5. L'assunzione o l'espletamento richiesti sono disciplinati dalla
legge   italiana.   Tuttavia  si  osservano  le  forme  espressamente
richieste  dall'autorita' giudiziaria straniera in quanto compatibili
con i principi dell'ordinamento italiano.