Art. 7.
                 (Pendenza di un processo straniero)
   1. Quando, nel corso del giudizio, sia eccepita la previa pendenza
tra  le  stesse  parti  di  domanda  avente  il medesimo oggetto e il
medesimo  titolo dinanzi a un giudice straniero, il giudice italiano,
se  ritiene che il provvedimento straniero possa produrre effetto per
l'ordinamento italiano, sospende il giudizio. Se il giudice straniero
declina  la propria giurisdizione o se il provvedimento straniero non
e'  riconosciuto  nell'ordinamento  italiano,  il  giudizio in Italia
prosegue, previa riassunzione ad istanza della parte interessata.
   2.  La  pendenza  della  causa  innanzi  al  giudice  straniero si
determina secondo la legge dello Stato in cui il processo si svolge.
   3. Nel caso di pregiudizialita' di una causa straniera, il giudice
italiano  puo' sospendere il processo se ritiene che il provvedimento
straniero possa produrre effetti per l'ordinamento italiano.