Art. 70.
              (Esecuzione richiesta in via diplomatica)
   1.  Se  la richiesta per l'assunzione di mezzi di prova di atti di
istruzione  e' fatta in via diplomatica e la parte interessata non ha
costituito   un   procuratore   che   ne   promuova  l'assunzione,  i
provvedimenti  necessari  per  questa  sono pronunciati d'ufficio dal
giudice   procedente  e  le  notificazioni  sono  fatte  a  cura  del
cancelliere.