Art. 72.
                     (Disposizioni transitorie)
   1.  La  presente legge si applica in tutti i giudizi iniziati dopo
la  data  della  sua  entrata in vigore, fatta salva l'applicabilita'
alle situazioni esaurite prima di tale data delle previgenti norme di
diritto internazionale privato.
   2.  I giudizi pendenti sono decisi dal giudice italiano se i fatti
e  le  norme che determinano la giurisdizione sopravvengono nel corso
del processo.