Art. 8.
             (Momento determinante della giurisdizione)
   1.  Per  la determinazione della giurisdizione italiana si applica
l'articolo   5   del   codice   di   procedura  civile.  Tuttavia  la
giurisdizione  sussiste  se  i  fatti  e  le norme che la determinano
sopravvengono nel corso del processo.