Art. 9.
                     (Giurisdizione volontaria)
   1.  In  materia  di  giurisdizione  volontaria,  la  giurisdizione
sussiste,   oltre  che  nei  casi  specificamente  contemplati  dalla
presente  legge  e  in  quelli  in  cui e' prevista la competenza per
territorio  di un giudice italiano, quando il provvedimento richiesto
concerne  un  cittadino  italiano o una persona residente in Italia o
quando esso riguarda situazioni o rapporti ai quali e' applicabile la
legge italiana.