Art. 11.
                          Entrata in vigore
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 10 giugno 1995
                              SCALFARO
                                  DINI,  Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri e Ministro del tesoro
                                  FRATTINI, Ministro per la  funzione
                                  pubblica e gli affari regionali
                                  CORONAS, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO