Art. 3.
               Disposizioni relative agli enti locali
      che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie
  1. Il comma 11 dell'articolo 3 della legge  24  dicembre  1993,  n.
537, e' sostituito dai seguenti:
  "  11.  In deroga alle disposizioni dei commi 5 e 8 gli enti locali
con popolazione non superiore a  15.000  abitanti,  che  non  versino
nelle  situazioni  strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.   504, non  sono  tenuti
alla  rilevazione  dei  carichi  di  lavoro. Per gli enti locali, con
popolazione superiore a 15.000 abitanti, che si trovino nelle  stesse
condizioni,   la   rilevazione  dei  carichi  di  lavoro  costituisce
presupposto indispensabile per la  rideterminazione  delle  dotazioni
organiche.  La  metodologia  adottata  e' approvata con deliberazione
della giunta che ne attesta, nel medesimo atto,  la  congruita'.  Non
sono,  altresi',  tenute  alla  rilevazione  dei carichi di lavoro le
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
  11-bis. Fino alla rideterminazione delle dotazioni  organiche,  gli
enti  locali  di  cui al comma 11 possono procedere, nei limiti delle
proprie disponibilita' di bilancio, all'assunzione di personale per i
posti per i quali, alla data del 31 agosto 1993, erano stati  banditi
o  autorizzati  i  relativi  concorsi  o  attivate  le  procedure  di
reclutamento; i medesimi  enti  possono  altresi'  coprire,  fino  al
limite del 50 per cento, i posti resisi vacanti successivamente al 31
agosto  1993,  nonche'  assumere  personale  a  tempo  determinato  o
stabilire rapporti di lavoro autonomo, in deroga ai  limiti  indicati
nei  commi  23  e  27.  E' altresi' consentita la copertura dei posti
vacanti qualora la dotazione non superi l'unita'.".
  2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 16-bis  del  decreto-legge
18  gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
marzo 1993, n. 68, cosi' come sostituito dall'articolo  2,  gli  enti
locali  che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie,
di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.
504,  rideterminata  la propria dotazione organica ai sensi dei commi
11 e 11-bis dell'articolo 3 della legge 24  dicembre  1993,  n.  537,
come  modificato dal comma 1, possono assumere personale, nell'ambito
dei  posti  vacanti,  sempreche'   dispongano   di   idonee   risorse
finanziarie.
  3.  Nei confronti degli enti locali di cui al comma 1 continuano ad
applicarsi  le   disposizioni   di   cui   all'articolo   4-bis   del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, a prescindere  dalla  valutazione
dei  carichi  di  lavoro ivi previsti. Gli stessi enti locali possono
conservare sino al 31 dicembre 1995 i  rapporti  di  lavoro  a  tempo
determinato di cui al comma 5 del predetto articolo 4-bis.
  4.  Le  disposizioni dell'articolo 3, commi da 47 a 52, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano agli enti locali di cui al
presente articolo.