Art. 4.
       Disposizioni relative ai casi di sospensione cautelare
  1. In caso di sospensione cautelare nei confronti di  un  impiegato
di  un  ente  locale  sottoposto a procedimento penale, la temporanea
vacanza puo' essere coperta con una assunzione  a  tempo  determinato
anche   in  deroga  alle  disposizioni  del  presente  decreto.  Tale
disposizione non si applica per gli enti  locali  che  versino  nelle
situazioni  strutturalmente  deficitarie  di  cui all'articolo 45 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e che abbiano personale
in mobilita'.