Art. 9.
                 Presidenza dei consigli provinciali
         e convocazione dei consigli comunali e provinciali
  1. Nell'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 25  marzo
1993,  n.  81,  fra  le  parole:  "il  consiglio  sia"  e  la parola:
"presieduto" sono inserite le seguenti: "convocato e".
  2. Nella legge 25 marzo 1993, n. 81, dopo l'articolo 9, e' inserito
il seguente:
  "Art. 9-bis (Presidenza dei consigli provinciali). -
1. Il consiglio provinciale e' convocato e presieduto dal  presidente
della  provinca  o,  se  previsto  dalla  legge  o dallo statuto, dal
presidente eletto dall'assemblea.
   2. La prima seduta e' convocata dal presidente della provincia  ed
e'   dallo   stesso   presieduta  fino  all'elezione  del  presidente
dell'assemblea, ove previsto dalla legge o dallo statuto.  La  seduta
prosegue  poi  sotto la presidenza del presidente eletto, se previsto
dalla legge o dallo statuto,  per  la  comunicazione  dei  componenti
della  giunta  e  per  la  discussione e approvazione degli indirizzi
generali di governo ai sensi dell'articolo 34, comma 2, della legge 8
giugno 1990, n. 142.
   3. Nell'articolo 31, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e
successive modificazioni, dopo la parola: 'comunale' sono inserite le
seguenti: 'o provinciale'; dopo le parole: 'il sindaco' sono inserite
le seguenti: 'o il presidente della provincia'.
   4. Al comma 1 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n.  142,
e  successive  modificazioni,  dopo  le  parole:  'e'  previsto' sono
inserite le seguenti: 'dalla legge o dallo statuto'.".