Art. 9. Presidenza dei consigli provinciali e convocazione dei consigli comunali e provinciali 1. Nell'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 25 marzo 1993, n. 81, fra le parole: "il consiglio sia" e la parola: "presieduto" sono inserite le seguenti: "convocato e". 2. Nella legge 25 marzo 1993, n. 81, dopo l'articolo 9, e' inserito il seguente: "Art. 9-bis (Presidenza dei consigli provinciali). - 1. Il consiglio provinciale e' convocato e presieduto dal presidente della provinca o, se previsto dalla legge o dallo statuto, dal presidente eletto dall'assemblea. 2. La prima seduta e' convocata dal presidente della provincia ed e' dallo stesso presieduta fino all'elezione del presidente dell'assemblea, ove previsto dalla legge o dallo statuto. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente eletto, se previsto dalla legge o dallo statuto, per la comunicazione dei componenti della giunta e per la discussione e approvazione degli indirizzi generali di governo ai sensi dell'articolo 34, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. 3. Nell'articolo 31, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, dopo la parola: 'comunale' sono inserite le seguenti: 'o provinciale'; dopo le parole: 'il sindaco' sono inserite le seguenti: 'o il presidente della provincia'. 4. Al comma 1 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, dopo le parole: 'e' previsto' sono inserite le seguenti: 'dalla legge o dallo statuto'.".