La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  1. Fino  al  riordinamento  dell'attivita'  spaziale  nazionale,  e
comunque non oltre il 30 giugno  1996,  l'Agenzia  spaziale  italiana
(ASI) e' sottoposta alle disposizioni della presente legge. 
  2. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, il presidente, il consiglio di amministrazione ed il direttore
generale dell'ASI decadono  dall'incarico;  dalla  stessa  data  sono
altresi' sciolti gli organi consultivi dell'ente. 
  3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
l'amministrazione  sia  ordinaria  che  straordinaria   dell'ASI   e'
affidata  a   un   amministratore   straordinario   di   riconosciuta
autorevolezza,  di  elevata  capacita'   manageriale   e   competenza
scientifica, nominato con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'universita' e  della  ricerca
scientifica e tecnologica, previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
Ministri. Le competenti commissioni parlamentari esprimono il  parere
sulla proposta di nomina ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14. 
L'amministratore straordinario esercita le funzioni attribuite  dalla
legge 30  maggio  1988,  n.  186,  al  presidente,  al  consiglio  di
amministrazione   e   al   direttore    generale.    L'amministratore
straordinario, nell'ambito delle disponibilita' di bilancio dell'ASI,
puo' nominare, per il periodo di durata della sua carica, fino a  due
direttori esecutivi, definendone le funzioni e  i  compiti  relativi.
L'amministratore straordinario, tra le priorita', conclude l'iter dei
provvedimenti relativi al personale, previsti dagli articoli 1, comma
5, 16 e 19 della citata legge n. 186 del 1988, non ancora  pienamente
attuati.   L'amministratore   straordinario   avvia   le    procedure
concorsuali per il completamento della pianta organica. 
  4. Il Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica provvede  al  rinnovo  dei  componenti  il  collegio  dei
revisori dei conti con le modalita' previste dall'articolo  12  della
legge 30 maggio 1988, n. 186. Il  collegio  dei  revisori  dei  conti
esercita il controllo sugli atti dell'amministratore straordinario di
cui al comma 3 del  presente  articolo,  fatte  salve  le  competenze
attribuite  alla  Corte  dei  conti  dalla  legislazione  vigente.  I
componenti del collegio dei revisori dei conti cessano  dalla  carica
contestualmente all'amministratore straordinario. 
 
            AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato  e  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Nota all'art. 1: 
             - La legge 24 gennaio 1978, n. 14, reca: "Norme  per  il
          controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici". 
             - Si riporta il testo degli articoli 1 e 12 della  legge
          30 maggio 1988, n. 186 (Istituzione  dell'Agenzia  spaziale
          italiana): 
             "Art. 1 (Istituzione dell'Agenzia spaziale italiana).  -
          1. E'  istituita  l'Agenzia  spaziale  italiana  (ASI),  di
          seguito anche denominata Agenzia. 
             2. L'ASI ha personalita' giuridica di diritto  pubblico:
          ha sede in Roma; e' sottoposta alla vigilanza del  Ministro
          per  il  coordinamento  delle  iniziative  per  la  ricerca
          scientifica e tecnologica. 
             3. L'ASI succede nei rapporti  relativi  alle  attivita'
          svolte dal Consiglio nazionale delle ricerche  (CNR)  sulla
          base delle delibere del Comitato interministeriale  per  la
          programmazione economica (CIPE) per la gestione  del  Piano
          spaziale nazionale, ad eccezione dei rapporti di lavoro per 
          i quali si applicano le norme di cui all'art. 19. 
             4. Sono trasferiti all'ASI gli impianti e  le  strutture
          del  CNR   per   l'espletamento   dei   compiti   ad   esso
          precedentemente affidati dal CIPE in materia spaziale. 
             5. Gli atti compiuti dall'ASI per l'attuazione dei  suoi
          compiti istituzionali  sono  disciplinati  dalle  norme  di
          diritto privato". 
             "Art. 12 (Collegio dei revisori  dei  conti).  -  1.  Il
          collegio dei revisori e' composto dal  presidente,  da  due
          membri effettivi e da due supplenti. 
             2. Il collegio dei revisori e' nominato con decreto  del
          Ministro per  il  coordinamemto  delle  iniziative  per  la
          ricerca scientifica e tecnologica e dura in  carica  cinque
          anni; i suoi componenti possono essere confermati una  sola
          volta. 
             3. Il presidente e i membri effettivi sono scelti tra  i
          dirigenti dell'amministrazione statale. Il  presidente,  un
          membro effettivo e un membro supplente sono  designati  dal
          Ministro del tesoro nell'ambito dei ruoli del Ministero del
          tesoro - Ragioneria generale dello  Stato;  gli  altri  due
          membri sono designati dal  Ministro  per  il  coordinamento
          delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. 
             4.  Il  collegio  dei  revisori  esercita  il  controllo
          amministrativo-contabile  sugli   atti   dell'ASI;   vigila
          sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti,  accerta  la
          regolare tenuta della contabilita' e la corrispondenza  del
          bilancio consuntivo  alle  risultanze  dei  libri  e  delle
          scritture  contabili;  redige  le  relazioni  sul  bilancio
          consuntivo e su quello di previsione. 
             5. Il presidente e i membri del  collegio  dei  revisori
          possono  procedere,  anche  individualmente,  ad  atti   di
          ispezione e di controllo e richiedere tutti i documenti dai
          quali traggono origine le spese. 
             6. Per l'esercizio delle sue funzioni  il  collegio  dei
          revisori si avvale del personale dell'ASI. 
             7. Il presidente del collegio dei  revisori  o  uno  dei
          componenti, designato dallo stesso presidente, assiste alle
          riunioni del consiglio di amministrazione".