Art. 2. 1. L'amministratore straordinario di cui all'articolo 1 assicura al Governo la collaborazione tecnica per rinegoziare il contributo italiano all'Agenzia spaziale europea (ESA) per i programmi opzionali, rivede i programmi nazionali e quelli di collaborazione internazionale e predispone, entro centottanta giorni dalla nomina, un piano di riassetto economico-finanziario dell'ASI che consenta di rivedere i programmi gia' avviati del piano spaziale 1990-1994. Il piano e' approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, ed e' trasmesso alle Camere.