Art. 2.

  1. L'amministratore straordinario di cui all'articolo 1 assicura al
Governo  la  collaborazione  tecnica  per  rinegoziare  il contributo
italiano   all'Agenzia   spaziale   europea  (ESA)  per  i  programmi
opzionali,  rivede  i  programmi nazionali e quelli di collaborazione
internazionale  e  predispone, entro centottanta giorni dalla nomina,
un  piano di riassetto economico-finanziario dell'ASI che consenta di
rivedere  i  programmi  gia' avviati del piano spaziale 1990-1994. Il
piano  e' approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca  scientifica  e  tecnologica, di concerto con il Ministro del
tesoro, ed e' trasmesso alle Camere.