Art. 3.

  1.  Entro  quindici  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
presente   legge   il   Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica  nomina  una commissione composta da nove
esperti  qualificati,  di  cui  cinque  scelti,  sentito il Consiglio
nazionale della scienza e della tecnologia, nel settore della ricerca
scientifica,  due  nel settore delle tecnologie industriali e due nel
settore   delle  discipline  economico-giuridiche.  Tale  commissione
sostituisce  a  tutti  gli  effetti  gli organi consultivi sciolti ai
sensi dell'articolo 1 della presente legge, ed ha altresi' il compito
di esprimere al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica
e  tecnologica  un  parere  relativo  alla quota del finanziamento da
attribuire   alla   ricerca   scientifica   fondamentale   ai   sensi
dell'articolo  4,  comma  4, della legge 30 maggio 1988, n. 186. Tale
quota  e'  determinata  con  decreto  del Ministro dell'universita' e
della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  entro  il  termine  di
quarantacinque  giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
  2. Fino all'approvazione della legge di riforma dell'ASI e comunque
non    oltre   la   cessazione   dalla   carica   dell'amministratore
straordinario   di  cui  all'articolo  1,  ai  programmi  di  ricerca
scientifica fondamentale proposti dalla commissione di cui al comma 1
del  presente articolo e' destinato un finanziamento per un ammontare
comunque non inferiore a 60 miliardi di lire.
 
          Nota all'art. 3:
             - Si  riporta  il  testo  dell'art.  4  della  legge  n.
          186/1988:
             "Art.  4  (Piano  spaziale  nazionale).  -  1. L'Agenzia
          predispone il Piano  spaziale  nazionale  a  partire  dalla
          scadenza del Piano 1984-1988.
             2.  Il  Piano  ha la durata di cinque anni e puo' essere
          aggiornato annualmente in conformita'  ai  contenuti  della
          relazione annuale di cui all'art. 6, comma 1, lettera a).
             3. Il Piano, redatto in conformita' ai criteri di ordine
          generale deliberati dal CIPE, contiene anche la indicazione
          delle  attivita'  che  l'ASI  prevede  di  sviluppare nello
          svolgimento  dei  compiti  indicati  all'art.   2   e   del
          presumibile fabbisogno finanziario.
             4.  Una  quota  del  finanziamento  previsto  dal Piano,
          definita annualmente in una misura non inferiore al 15  per
          cento,  e'  riservata alle attivita' di ricerca scientifica
          fondamentale".