Art. 3. 1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica nomina una commissione composta da nove esperti qualificati, di cui cinque scelti, sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, nel settore della ricerca scientifica, due nel settore delle tecnologie industriali e due nel settore delle discipline economico-giuridiche. Tale commissione sostituisce a tutti gli effetti gli organi consultivi sciolti ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, ed ha altresi' il compito di esprimere al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica un parere relativo alla quota del finanziamento da attribuire alla ricerca scientifica fondamentale ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 30 maggio 1988, n. 186. Tale quota e' determinata con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Fino all'approvazione della legge di riforma dell'ASI e comunque non oltre la cessazione dalla carica dell'amministratore straordinario di cui all'articolo 1, ai programmi di ricerca scientifica fondamentale proposti dalla commissione di cui al comma 1 del presente articolo e' destinato un finanziamento per un ammontare comunque non inferiore a 60 miliardi di lire.
Nota all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 4 della legge n. 186/1988: "Art. 4 (Piano spaziale nazionale). - 1. L'Agenzia predispone il Piano spaziale nazionale a partire dalla scadenza del Piano 1984-1988. 2. Il Piano ha la durata di cinque anni e puo' essere aggiornato annualmente in conformita' ai contenuti della relazione annuale di cui all'art. 6, comma 1, lettera a). 3. Il Piano, redatto in conformita' ai criteri di ordine generale deliberati dal CIPE, contiene anche la indicazione delle attivita' che l'ASI prevede di sviluppare nello svolgimento dei compiti indicati all'art. 2 e del presumibile fabbisogno finanziario. 4. Una quota del finanziamento previsto dal Piano, definita annualmente in una misura non inferiore al 15 per cento, e' riservata alle attivita' di ricerca scientifica fondamentale".