Art. 5.

  1.  Ferme  restando  le disposizioni della legge 30 maggio 1988, n.
186,  e  sulla  base  di  quanto  stabilito  nella  deliberazione del
Comitato  interministeriale  per  la  programmazione economica del 30
luglio 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto
1991,  a decorrere dal 1 gennaio 1996, il contributo italiano all'ASI
per  la  gestione delle attivita' spaziali, gia' iscritto in un unico
capitolo  dello  stato di previsione del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, e' suddiviso in due distinti
capitoli  di  bilancio:  il  primo destinato ai programmi nazionali e
bilaterali,  il  secondo  destinato  ai  programmi  di collaborazione
dell'ESA.  Entrambi  gli  stanziamenti,  che  insieme  concorrono  al
finanziamento  del  piano  spaziale nazionale, sono determinati dalla
legge  finanziaria  ai  sensi  dell'articolo 11, comma 3, lettera d),
della  legge  5  agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5
della  legge 23 agosto 1988, n. 362. La gestione dei due stanziamenti
resta demandata all'ASI.
  2.  Le  spese per il funzionamento delle commissioni previste dalla
presente legge sono a carico del bilancio dell'ASI.
  3.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 31 maggio 1995
                              SCALFARO
                                   DINI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
SALVINI, Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e
tecnologica
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
 
          Note all'art. 5:
             -  Per  il riferimento alla legge n. 186/1988 si veda in
          nota all'art. 1.
             - La deliberazione del Comitato interministeriale per la
          programmazione economica del  30  luglio  1991,  pubblicata
          nella   Gazzetta  Ufficiale  n.  181  del  13  agosto  1991
          riguarda: "Approvazione linee generali del  Piano  spaziale
          nazionale per gli anni 90-94".
             - Si riporta il testo dell'art. 11, comma 3, lettera d),
          della  legge 5 agosto 1978, n. 468 "Riforma di alcune norme
          di  contabilita'  generale  dello  Stato  in   materia   di
          bilancio",  come  sostituito  dall'art.  5  della  legge 23
          agosto 1988, n. 362.
             "3. La  legge  finanziaria  non  puo'  introdurre  nuove
          imposte,  tasse  e  contributi,  ne'  puo' disporre nuove o
          maggiori  spese,  oltre  a  quanto  previsto  dal  presente
          articolo. Essa contiene:
               a )- c ) (omissis);
               d) la determinazione, in apposita tabella, della quota
          da   iscrivere   nel   bilancio   di  ciascuno  degli  anni
          considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di  spesa
          permanente  la  cui  quantificazione e' rinviata alla legge
          finanziaria".