Art. 5. 1. Ferme restando le disposizioni della legge 30 maggio 1988, n. 186, e sulla base di quanto stabilito nella deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 30 luglio 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 1991, a decorrere dal 1 gennaio 1996, il contributo italiano all'ASI per la gestione delle attivita' spaziali, gia' iscritto in un unico capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, e' suddiviso in due distinti capitoli di bilancio: il primo destinato ai programmi nazionali e bilaterali, il secondo destinato ai programmi di collaborazione dell'ESA. Entrambi gli stanziamenti, che insieme concorrono al finanziamento del piano spaziale nazionale, sono determinati dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362. La gestione dei due stanziamenti resta demandata all'ASI. 2. Le spese per il funzionamento delle commissioni previste dalla presente legge sono a carico del bilancio dell'ASI. 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 31 maggio 1995 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri SALVINI, Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
Note all'art. 5: - Per il riferimento alla legge n. 186/1988 si veda in nota all'art. 1. - La deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 30 luglio 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 13 agosto 1991 riguarda: "Approvazione linee generali del Piano spaziale nazionale per gli anni 90-94". - Si riporta il testo dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 "Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio", come sostituito dall'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362. "3. La legge finanziaria non puo' introdurre nuove imposte, tasse e contributi, ne' puo' disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene: a )- c ) (omissis); d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria".