Art. 5. Partecipazione al procedimento 1. Ai sensi dell'art. 10, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso le sedi degli organi o uffici dell'amministrazione sono rese note, mediante affissione in appositi albi o con altre idonee forme di pubblicita', le modalita' per prendere visione degli atti del procedimento. 2. Ai sensi dell'art. 10, lettera b), della medesima legge n. 241, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia gia' concluso. La presentazione di memorie e documenti presentati oltre il detto termine non puo' comunque determinare lo spostamento del termine finale.
Nota all'art. 5: - Il testo dell'art. 10 della citata legge n. 241/1990 e' il seguente: "Art. 10. - 1. I soggetti di cui all'art. 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'art. 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art. 24; b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento".