Art. 5.
                   Partecipazione al procedimento
 
  1. Ai sensi dell'art. 10, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n.
241,  presso  le sedi degli organi o uffici dell'amministrazione sono
rese note, mediante affissione in appositi albi o  con  altre  idonee
forme  di  pubblicita',  le modalita' per prendere visione degli atti
del procedimento.
  2. Ai sensi dell'art. 10, lettera b), della medesima legge n.  241,
coloro  che  hanno  titolo  a  prendere parte al procedimento possono
presentare memorie e documenti entro un termine pari a due  terzi  di
quello  fissato  per  la  durata  del  procedimento,  sempre  che  il
procedimento stesso  non  sia  gia'  concluso.  La  presentazione  di
memorie  e  documenti  presentati  oltre  il  detto  termine non puo'
comunque determinare lo spostamento del termine finale.
 
          Nota all'art. 5:
             - Il testo dell'art. 10 della citata legge  n.  241/1990
          e' il seguente:
             "Art.  10.  -  1.  I soggetti di cui all'art. 7 e quelli
          intervenuti ai sensi dell'art. 9 hanno diritto:
               a) di prendere visione degli  atti  del  procedimento,
          salvo quanto previsto dall'art. 24;
               b)  di  presentare  memorie  scritte  e documenti, che
          l'amministrazione  ha  l'obbligo  di  valutare  ove   siano
          pertinenti all'oggetto del procedimento".