Art. 4.
  1.   L'articolo  1  del  decreto-legge  21  aprile  1995,  n.  117,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 8 giugno 1995, n. 234, e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  1.  -  1.  Le  disposizioni  contenute  nell'articolo 10 del
decreto   legislativo   30  aprile  1992,  n.  285,  come  modificato
dall'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, si
applicano  a  partire  dal  31  gennaio  1996. E' comunque consentita
l'approvazione e l'omologazione dei mezzi d'opera secondo i limiti di
massa previsti dal comma 8 dello stesso articolo 10.".