Art. 5. 1. L'ultimo periodo dell'articolo 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come integrato dall'articolo 57, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, nel testo modificato dall'articolo 9 del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, e' sostituito dal seguente: "I conducenti di veicoli adibiti a servizi di emergenza possono ottenere il rilascio della relativa abilitazione professionale purche' esibiscano idonea certificazione che sara' definita con decreto del Ministro dei trasporti, dalla quale risulti la loro idoneita' allo svolgimento di tale attivita'.".