Art. 5.
  1.  L'ultimo  periodo  dell'articolo  116,  comma  8,  del  decreto
legislativo  30 aprile 1992, n. 285, come integrato dall'articolo 57,
comma  1,  lettera  d), del decreto legislativo 10 settembre 1993, n.
360,  nel testo modificato dall'articolo 9 del decreto-legge 1 aprile
1995,  n.  98,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 maggio
1995,  n.  204,  e' sostituito dal seguente: "I conducenti di veicoli
adibiti  a  servizi  di  emergenza possono ottenere il rilascio della
relativa   abilitazione   professionale   purche'  esibiscano  idonea
certificazione  che  sara'  definita  con  decreto  del  Ministro dei
trasporti,  dalla quale risulti la loro idoneita' allo svolgimento di
tale attivita'.".