Art. 10. Nuove forme di vendita dei giornali 1. All'undicesimo comma dell'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, nel testo sostituito dall'articolo 7 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: "d-bis) per la sperimentazione di nuove forme di vendita da effettuarsi in predeterminati esercizi commerciali secondo i criteri e con le modalita' che seguono: 1) la sperimentazione avra' la finalita' di acquisire elementi conoscitivi sulle variazioni provocate nel mercato della stampa quotidiana e periodica dalla messa in vendita dei giornali in esercizi diversi dalle rivendite fisse autorizzate ai sensi del comma quinto; 2) la sperimentazione avra' la durata massima di un anno e dovra' essere effettuata in non piu' di quindici comuni, che costituiscano un campione rappresentativo delle realta' socio-economiche del Paese, dei livelli di diffusione della stampa, delle densita' delle rivendite esclusive; 3) la sperimentazione sara' effettuata in librerie, tabaccherie, distributori di carburanti, bar. Dovra' essere prevista, anche in un numero di comuni inferiore a quindici, la sperimentazione della vendita negli esercizi della grande distribuzione e quella di periodici specializzati in esercizi commerciali analogamente specializzati; 4) alla indicazione dei comuni, della modalita' di rifornimento, degli esercizi nei quali effettuare la vendita sperimentale provvedera' il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il parere della Commissione paritetica di cui all'articolo 29 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, integrata con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali piu' rappresentative a livello nazionale dei rivenditori, dei distributori e da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria dara' avviso dell'avvio della sperimentazione sui giornali quotidiani maggiormente diffusi nei comuni in cui questa avra' luogo.".