Art. 2. Obbligo di pubblicazione del bilancio 1. Ai fini e per gli effetti previsti dal codice civile, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenuti a redigere i propri bilanci di esercizio secondo le disposizioni dello stesso codice. 2. I soggetti di cui all'articolo 11, comma secondo, numeri 1) e 2), della legge 5 agosto 1981, n. 416, devono pubblicare su tutte le testate edite lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio di esercizio, corredato da un prospetto di dettaglio delle voci di bilancio relative all'esercizio dell'attivita' editoriale secondo il modello stabilito con i provvedimenti di cui all'articolo 1, nonche', eventualmente, lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio consolidato del gruppo di appartenenza, entro il 31 agosto di ogni anno. 3. Il comma secondo dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' sostituito dal seguente: "Lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio di esercizio delle imprese concessionarie di pubblicita', integrati da un elenco che indichi le testate delle quali la concessionaria ha l'esclusiva della pubblicita', devono essere pubblicati, entro il 31 agosto di ogni anno, su tutte le testate servite dalla stessa impresa di pubblicita'".