Art. 2.
                Obbligo di pubblicazione del bilancio
  1. Ai fini e per gli effetti previsti dal codice civile, i soggetti
di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  sono tenuti a redigere i propri
bilanci di esercizio secondo le disposizioni dello stesso codice.
  2.  I  soggetti  di cui all'articolo 11, comma secondo, numeri 1) e
2),  della legge 5 agosto 1981, n. 416, devono pubblicare su tutte le
testate edite lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio
di  esercizio,  corredato  da un prospetto di dettaglio delle voci di
bilancio  relative all'esercizio dell'attivita' editoriale secondo il
modello stabilito con i provvedimenti di cui all'articolo 1, nonche',
eventualmente,  lo  stato  patrimoniale  e  il  conto  economico  del
bilancio  consolidato  del gruppo di appartenenza, entro il 31 agosto
di ogni anno.
  3.  Il comma secondo dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1981, n.
416, e' sostituito dal seguente:
  "Lo  stato  patrimoniale  e  il  conto  economico  del  bilancio di
esercizio  delle  imprese concessionarie di pubblicita', integrati da
un  elenco  che  indichi  le testate delle quali la concessionaria ha
l'esclusiva  della pubblicita', devono essere pubblicati, entro il 31
agosto di ogni anno, su tutte le testate servite dalla stessa impresa
di pubblicita'".