Art. 4.
               Utilizzazione della Guardia di finanza
  1.   Il  Garante  per  la  radiodiffusione  e  l'editoria  ai  fini
dell'espletamento  delle  sue  funzioni  puo'  avvalersi dei militari
della Guardia di finanza, i quali agiscono secondo
le  norme  e  con  le facolta' di cui ai decreti del Presidente della
Repubblica  26  ottobre  1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni ed integrazioni.