Art. 5.
                          Norma transitoria
  1.  In sede di prima applicazione, i soggetti di cui all'articolo 1
sono  tenuti  ad  ottemperare  ai  provvedimenti  di  cui allo stesso
articolo   entro  sessanta  giorni  dalla  loro  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  2. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 15 della legge
10  dicembre  1993, n. 515, e dall'articolo 195 del testo unico delle
disposizioni  legislative  in  materia postale, della bancoposta e di
telecomunicazioni,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni, in caso
di  violazione delle disposizioni richiamate nel comma 1 dello stesso
articolo  15  della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il Garante per la
radiodiffusione  e l'editoria ordina, per tutto il periodo precedente
la  data  delle  votazioni, l'immediata disattivazione degli impianti
gestiti da emittenti prive di concessione o di autorizzazione. Rimane
salva  l'adozione  degli  ulteriori provvedimenti del Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni.