Art. 5. Norma transitoria 1. In sede di prima applicazione, i soggetti di cui all'articolo 1 sono tenuti ad ottemperare ai provvedimenti di cui allo stesso articolo entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e dall'articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, della bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni, in caso di violazione delle disposizioni richiamate nel comma 1 dello stesso articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria ordina, per tutto il periodo precedente la data delle votazioni, l'immediata disattivazione degli impianti gestiti da emittenti prive di concessione o di autorizzazione. Rimane salva l'adozione degli ulteriori provvedimenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.