Art. 3.
           Idoneita' a partecipare ai concorsi per titoli
        per singole sedi di segreteria generale di 2a classe
  1.  Entro  il mese di giugno di ogni anno, il Ministro dell'interno
bandisce un concorso per esami per il conseguimento della idoneita' a
partecipare  ai  concorsi  per  titoli per singole sedi di segreteria
generale di classe 2a di cui all'articolo 4.
  2.  Con  apposito  decreto del Ministro dell'interno, da emanare ai
sensi  dell'articolo  17  della  legge  23  agosto 1988, n. 400, sono
disciplinati  criteri e modalita' per l'espletamento del concorso per
l'idoneita', nel rispetto dei seguenti principi:
    a)  al  concorso  per  esami  per il conseguimento dell'idoneita'
possono  partecipare  i  segretari  comunali  con  almeno sei anni di
servizio che abbiano riportato, nell'ultimo quinquennio, per tre anni
il  giudizio  complessivo  di  ottimo e per gli altri due anni almeno
quello  di  distinto, nonche' i vice segretari con almeno sei anni di
anzianita'  nella  qualifica  dirigenziale  che occupino nella pianta
organica  dell'ente  il  corrispondente  posto, a seguito di apposito
concorso;
    b)  i  vice segretari per poter partecipare al concorso di cui al
comma 1 non devono aver riportato nell'ultimo quinquennio valutazioni
negative da parte dei competenti organi di valutazione;
    c) per la partecipazione al concorso di idoneita' e' richiesto il
possesso  di  uno  dei  diplomi  di  laurea di cui all'articolo 1 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, o
diplomi equipollenti;
    d) il concorso per il conseguimento dell'idoneita' e' per esami.
  3.  Le  commissioni  giudicatrici dei concorsi per il conseguimento
dell'idoneita'    sono   costituite,   con   decreto   del   Ministro
dell'interno, ai sensi del disposto dell'articolo 8, comma 1, lettera
d),  del  decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni.
  4.  L'articolo  8  del  decreto  del Presidente della Repubblica 23
giugno 1972, n. 749, e' abrogato.