Art. 4.
              Accesso alle segreterie comunali generali
                            di classe 2a
  1.  Alle  segreterie  comunali  generali  di  classe  2a  si accede
mediante  concorso, per titoli, per singole sedi. I relativi bandi di
concorso  sono  emanati,  entro  trenta  giorni  dalla data in cui si
verifica   la   vacanza  della  sede,  dai  prefetti  competenti  per
territorio,  con  proprio  decreto  da  pubblicare sul Foglio annunzi
legali  della provincia. Per le sedi di segreteria generale di classe
2a  vacanti  alla  data  di entrata in vigore del presente decreto, i
relativi  bandi  di concorso sono emanati dai prefetti competenti per
territorio alla data del 31 luglio 1995.
  2.  Ai  concorsi  di  cui  al  comma 1 sono ammessi a partecipare i
segretari  comunali  generali  di  classe  2a,  i  vice segretari che
occupino  nella  pianta  organica  dei  comuni  di  1a classe e delle
province  il  corrispondente  posto,  a seguito di appositi concorsi,
nonche'   i  segretari  comunali  e  i  vice  segretari  che  abbiano
conseguito  l'idoneita' in precedenti concorsi o che l'acquisiscano a
seguito  degli  appositi  concorsi  per  idoneita'  per  esami di cui
all'articolo 3.
  3.  Ai  concorsi di cui al comma 1 non sono ammessi a partecipare i
vice   segretari  che  prestano  servizio  presso  i  comuni  la  cui
segreteria  e' messa a concorso. La validita' della graduatoria cessa
dopo sei mesi dalla data di approvazione. Il decreto del prefetto che
approva  la graduatoria e' pubblicato sul Foglio annunzi legali della
provincia.
  4.  L'assegnazione in qualita' di titolari dei candidati dichiarati
vincitori  e'  disposta  con  decreto del prefetto. Tale assegnazione
comporta, per i candidati dichiarati vincitori non ancora in possesso
della  qualifica  di segretario generale di 2a classe, l'attribuzione
della   qualifica   medesima.  I  candidati  dichiarati  vincitori  e
assegnati  alle sedi che assumano servizio, ovvero che rinuncino alla
assegnazione,   sono   esclusi  per  la  durata  di  due  anni  dalla
partecipazione ad analoghi concorsi di classe 2a.
  5.  Le commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al comma 1 sono
composte in conformita' all'articolo 15, primo comma, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  23  giugno 1972, n. 749. Il segretario
comunale  o  provinciale  chiamato  a  far parte delle commissioni e'
designato direttamente dal Ministero dell'interno.
  6.  Gli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica
23 giugno 1972, n. 749, sono abrogati.