Art. 6.
Composizione e attribuzione dei consigli di amministrazione
        per il personale dei segretari comunali e provinciali
  1.  I  consigli  centrali  di  amministrazione per il personale dei
segretari  comunali  e provinciali, nelle composizioni previste dagli
articoli 5 e 15 della legge 9 agosto 1954, n. 748, e dall'articolo 30
del  decreto  del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749,
sono integrati da due sindaci di comuni sedi di segreteria generale o
da due presidenti di province e da un segretario generale, designati,
rispettivamente, dall'ANCI, dall'UPI e dalle organizzazioni sindacali
di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
  2.  I  consigli provinciali di amministrazione per il personale dei
segretari   comunali   e  provinciali,  nella  composizione  prevista
dall'articolo  4 della legge 11 novembre 1975, n. 587, sono integrati
da un presidente di provincia e da un segretario generale, designati,
rispettivamente,   dall'UPI   e  dalle  organizzazioni  sindacali  di
categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
  3.  Ferme  restando  le  competenze  previste dalle disposizioni di
legge  vigenti,  al  consiglio  centrale  di amministrazione spettano
altresi':
    a)  la  definizione  dei  criteri generali per la valutazione dei
titoli per i concorsi a singole sedi di segreteria comunale di classe
3a e di segreteria generale di 2a e 1a classe, secondo parametri che,
tenendo  conto  dell'anzianita'  di servizio, privilegino i titoli di
studio e di professionalita';
    b)  la  determinazione  dei  criteri  per  il  conferimento degli
incarichi   di  reggenza  e  supplenza  cui  devono  attenersi  nella
definizione  dei criteri di loro competenza i consigli provinciali di
amministrazione;
    c)  la definizione dei criteri e dei parametri di valutazione per
l'attribuzione, da parte dei consigli provinciali di amministrazione,
dei   giudizi   complessivi   annuali  per  i  segretari  comunali  e
provinciali, cosi' come previsti dall'articolo 7.
  4.  Ferme  restando  le  competenze  previste dalle disposizioni di
legge  vigenti,  ai  consigli  provinciali  di amministrazione per il
personale  dei  segretari  comunali  e  provinciali spetta, altresi',
l'attribuzione  dei giudizi complessivi annuali ai segretari comunali
e provinciali cosi' come previsto dall'articolo 7.