Art. 7.
                        Giudizio complessivo
  1.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto, sono
abolite  le note di qualifica per il personale dei segretari comunali
e provinciali.
  2.  Entro  il mese di febbraio di ogni anno, per ciascun segretario
comunale, anche in esperimento, e per ciascun segretario provinciale,
e' formulato, a cura del consiglio provinciale di amministrazione, un
giudizio   complessivo   sull'attivita'   svolta   e   sui  risultati
conseguiti.
  3.  Il  giudizio  complessivo  e'  espresso  con  le  qualifiche di
"ottimo", "distinto", "buono", "mediocre" e "cattivo" ed e' formulato
sulla  base di un rapporto redatto dal sindaco o dal presidente della
provincia  e  di  una  relazione sull'attivita' svolta presentata dal
segretario.   Il  rapporto  e  la  relazione  devono  pervenire  alla
segreteria  del  consiglio provinciale di amministrazione entro il 15
gennaio  dell'anno  successivo  a quello cui si riferisce il giudizio
complessivo da attribuire.
  4.  Il  segretario  che,  per  due  anni  consecutivi,  consegue il
giudizio  complessivo  di  "cattivo", confermato a seguito di ricorso
dal   consiglio   centrale   di  amministrazione,  e'  sottoposto  al
procedimento stabilito per la dispensa dal servizio.
  5.   Avverso  il  giudizio  complessivo  attribuito  dal  consiglio
provinciale  di  amministrazione,  che  deve essere notificato subito
all'interessato,   e'   ammesso  ricorso  al  consiglio  centrale  di
amministrazione, entro trenta giorni dall'avvenuta notifica.
  6. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta
giorni  dalla  data  di  entrata in vigore del presente decreto, sono
approvati  i  criteri  e  i  parametri  di  valutazione  definiti dal
consiglio  centrale di amministrazione per l'attribuzione dei giudizi
complessivi annuali.
  7.  Gli  articoli  31  e  seguenti del capo IV del regio decreto 21
marzo  1929,  n.  371, e le disposizioni in contrasto con le norme di
cui al presente articolo sono abrogati.