Art. 8.
            Disposizioni concernenti le tasse di concorso
                      e i diritti di segreteria
  1.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente
decreto,  e'  soppressa  la  tassa  di  ammissione  ai  concorsi  per
l'accesso  alla  qualifica  iniziale di segretario comunale, prevista
dall'articolo  45  della  legge  8  giugno 1962, n. 604, e successive
modificazioni.  Al  pagamento  dei compensi, delle indennita' e delle
spese  per  il  funzionamento  delle  commissioni,  nonche' di quelle
organizzative  concernenti  i  suddetti  concorsi,  si provvede con i
proventi  di  spettanza  dello  Stato derivanti dalla riscossione dei
diritti di segreteria dei comuni e delle province di cui all'articolo
42 della citata legge n. 604 del 1962, e successive modificazioni.
  2.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente
decreto,  la  tassa  di  ammissione ai concorsi a posti di segretario
comunale  e  provinciale,  con  esclusione dei concorsi per l'accesso
alla  qualifica  iniziale,  prevista  dall'articolo  45 della legge 8
giugno  1962,  n.  604, e successive modificazioni, e' elevata a lire
cinquantamila.  Le  relative  somme sono versate secondo le modalita'
stabilite ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
  3.  Le somme arretrate dovute fino al 31 dicembre 1993 ai segretari
comunali  titolari  di  segreteria  convenzionata  o  consorziata, in
relazione alla inclusione della indennita' integrativa speciale nella
base   di   calcolo   della  retribuzione  mensile  aggiunta  di  cui
all'articolo  25,  sesto  comma,  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  23  giugno  1972,  n.  749, sono poste a carico dei fondi
provenienti  dai diritti di segreteria dei comuni e delle province di
cui  all'articolo  42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive
modificazioni,  entro il limite massimo di 36 miliardi. Le somme sono
rimborsate  dal Ministero dell'interno, agli enti interessati, previa
presentazione,  entro  quarantacinque giorni dalla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto, di apposita, circostanziata richiesta
dalla  quale  risultino gli importi pagati ed i soggetti beneficiari.
Nel  caso di richieste di rimborso da parte degli enti interessati di
somme complessivamente superiori a quelle disponibili, il rimborso e'
ridotto proporzionalmente.
  4.  All'onere di L. 36.007.000.000, derivante dal presente articolo
per  l'anno  1995, si provvede mediante utilizzo delle disponibilita'
in  conto residui iscritte al capitolo 1549 dello stato di previsione
del   Ministero   dell'interno   per   l'anno  medesimo,  da  versare
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, quanto a
L.  36.000.000.000  e  quanto  a  L. 7.000.000, rispettivamente, agli
stati  di  previsione  dei  Ministeri  dell'interno  e del tesoro. Il
Ministro  del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
  5.  All'articolo  13  della legge 23 dicembre 1993, n. 559, dopo il
comma 1, e' inserito il seguente:
  "1-bis.  I  versamenti  trimestrali di cui al comma 1 devono essere
effettuati solo se di importo singolo superiore a lire cinquantamila.
Negli  altri  casi  i  versamenti  sono  effettuati alla scadenza del
trimestre  in  cui  tale soglia minima e' raggiunta ed in ogni caso a
chiusura  di  ciascun esercizio finanziario. Con decreto del Ministro
dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto,  sentite l'Associazione nazionale dei
comuni  italiani  (ANCI),  l'Unione  delle  province d'Italia (UPI) e
l'Unione  nazionale  comuni,  comunita' ed enti montani (UNCEM), sono
stabiliti   i   criteri   e   le  modalita'  relativi  ai  versamenti
trimestrali,  nonche'  la documentazione riguardante la liquidazione,
la riscossione ed il versamento dei diritti, che gli enti interessati
sono  tenuti  ad inoltrare al Ministero dell'interno, ed i termini di
detto adempimento.".