Art. 9.
                          Entrata in vigore
  1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 30 giugno 1995
Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle
  funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi
  dell'articolo 86 della Costituzione
                         SCOGNAMIGLIO PASINI
                                  DINI,  Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri e Ministro del tesoro
                                  CORONAS, Ministro dell'interno
                                  MASERA,  Ministro  del  bilancio  e
                                  della programmazione economica
                                  FRATTINI,  Ministro per la funzione
                                  pubblica e gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO