Art. 3.
    1.  All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente legge,
valutato in lire 50 milioni annuale a decorrere dal 1995, si provvede
mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  iscritto,  ai
fini  del  bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del  tesoro  per  l'anno  1995,  all'uopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  riguardante il Ministero
degli affari esteri.
    2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.