Art. 4.
    1.  La  presente  legge  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 5 luglio 1995
                              SCALFARO
                          DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri
                                AGNELLI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO