ARTICOLO 11 Le parti contraenti evitano qualsiasi misura o pratica di natura fiscale interna che stabilisca, direttamente o indirettamente, una discriminazione tra i prodotti di una parte contraente e i prodotti simili originari dell'altra parte contraente. I prodotti spediti nel territorio di una delle parti contraenti non possono beneficiare di restituzioni di imposte interne superiori alle imposte che gravano direttamente o indirettamente su di essi.