(Accordo - art. 11)
                             ARTICOLO 11 
Le parti contraenti evitano qualsiasi  misura  o  pratica  di  natura
fiscale interna che stabilisca, direttamente  o  indirettamente,  una
discriminazione tra i prodotti di una parte contraente e  i  prodotti
simili originari dell'altra parte contraente. 
I prodotti spediti nel territorio di una delle parti  contraenti  non
possono beneficiare di restituzioni di imposte interne superiori alle
imposte che gravano direttamente o indirettamente su di essi.