(Accordo - art. 12)
                             ARTICOLO 12 
1. In caso  di  gravi  perturbazioni  di  un  settore  dell'attivita'
economica di una delle parti contraenti, la  parte  interessata  puo'
prendere le misure di  salvaguardia  necessarie,  alle  condizioni  e
secondo le procedure di cui ai paragrafi seguenti. 
2. Nel caso di cui al paragrafo 1, prima di prendere  le  misure  ivi
previste, o appena possibile, per i casi di cui al  paragrafo  3,  la
parte contraente in causa fornisce al Comitato di cooperazione  tutti
gli elementi utili per un esame  approfondito  della  situazione,  al
fine di ricercare una soluzione accettabile per le parti  contraenti.
Su  richiesta  dell'altra  parte,  prima  che  la  parte   contraente
interessata prenda le misure del caso, avra' luogo una  consultazione
in seno al Comitato di cooperazione. 
3.  Qualora  circostanze   eccezionali   richiedano   un   intervento
immediato, senza esame preliminare, la parte  contraente  interessata
puo' applicare senza  indugio  le  misure  conservative  strettamente
necessarie per rimediare alla situazione. 
4. Vengono scelte in via prioritaria le misure che meno perturbano il
funzionamento  del  presente  accordo.   Tali   misure   non   devono
oltrepassare la portata  strettamente  indispensabile  per  rimediare
alle difficolta' verificatesi. 
Le  misure  di  salvaguardia  vengono  immediatamente  notificate  al
Comitato di cooperazione e sono oggetto, in seno a  quest'ultimo,  di
consultazioni periodiche, in  particolare  per  poterle  abolire  non
appena le circostanze lo consentano.